Agente di commercio o rappresentante?

Un agente di commercio è colui che si fa carico per l’azienda di promuovere prodotti e servizi che questa propone presso potenziali clienti.

agente di commercio

Chi ricerca agenti di commercio ha bisogna di figure professionali competenti e capaci, che aiutino il successo della propria attività.

Molte volte però il termine agente di commercio viene sostituito o scambiato con quello di rappresentante. Ma queste figure sono la stessa cosa o sono diverse? In questo articolo scopriremo quali sono le caratteristiche e quali sono le differenze che accomunano e diversificano queste figure professionali molto importanti e molto ricercate dalle aziende.

L’agente di commercio

Un agente di commercio assume in maniera stabile il compito della stipula di contratti commerciali tra l’azienda e il cliente. L’agente di commercio sottostà a un contratto di agenzia che lo vincola a muoversi su una specifica area geografica. Un agente di commercio deve avere la partita IVA  e l’autorizzazione della Camera di Commercio per poter lavorare.

L’agente di commercio è un professionista che opera in autonomia, non ha diritto a un compenso fisso a meno che questo sia deciso dall’azienda in fase contrattuale. In genere il guadagno per l’attività dell’agente di commercio è a provvigioni calcolate sul fatturato e commisurate in percentuale sulla base degli accordi intercorsi tra il professionista e l’azienda.

L’agente di commercio si definisce monomandatario se lavora per una sola azienda e plurimandatario se lavora per più aziende. I contratti di vendita possono essere conclusi solo previa approvazione dell’impresa cui si sottopone il preventivo. L’agente di commercio non ha quindi potere di forma.

Il rappresentante

La figura del rappresentante di commercio si distingue da quella dell’agente di commercio in base all’ultimo punto che abbiamo citato nella descrizione del precedente paragrafo ossia che il contratto con il cliente viene firmato previa accettazione da parte dell’azienda committente.

Il rappresentante di commercio, a differenza dell’agente, può esso stesso concludere i contratti con i clienti perché ha il potere della firma in nome e per conto dell’azienda committente. Per cui il rappresentante sostituisce nei poteri l’azienda.

Comuni adempimenti

Abbiamo capito cosa differenzia l’agente di commercio dal rappresentante di commercio. Ora vediamo invece cosa accomuna le due figure professionali. Sia l’agente che il rappresentante di commercio dal punto di vista della regolazione commerciale sono soggetti al doppio regime previdenziale. Per cui entrambe le figure devono iscriversi all’Inps e all’Enasarco. L’iscrizione all’Enasarco è obbligatoria se si lavora sul territorio nazionale per conto di aziende italiane o aziende straniere con sede in Italia.

Se si lavora per aziende straniere che non hanno sede in Italia l’iscrizione va fatta alla Fondazione per gli agenti operanti in Italia, questo secondo le norme dettate dall’Unione Europea e dalle convenzioni internazionali per la sicurezza sociale.

Agenti e rappresentanti devono rispondere di una ritenuta d’acconto da versare all’IRPEF  di importo tra il 23% e il 50% delle provvigioni. La ritenuta può essere ridotta al 20% se gli agenti e i rappresentanti dichiarano che l’azienda committente si avvale in via continuativa del lavoro di dipendenti terzi.

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