Si sente spesso parlare di assicurazione auto 15 giorni. Ma di cosa si tratta? Questi quindici giorni equivalgono al periodo di proroga ammesso dalla legge, dopo la scadenza dell’RC Auto. Dall’abolizione del tacito rinnovo, infatti, molte cose sono cambiate nel ramo assicurativo. La principale riguarda la semplicità nel cambiare polizza: è sufficiente attendere la fine del contratto in essere e valutare i preventivi alfine di risparmiare sulla nuova assicurazione. Ma ora cerchiamo di entrare nello specifico.
La legge 221/2012, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ha sancito l’abrogazione del tacito rinnovo per le polizze auto: il contratto assicurativo si estingue quindi automaticamente al momento della sua scadenza naturale. Così facendo, decade la fino ad allora vigente regola del “silenzio-assenso”: il contratto di responsabilità civile non potrà avere una durata superiore ai 12 mesi e non potrà essere rinnovato alla scadenza senza che sia manifestata un’esplicita volontà in questo senso da parte dell’assicurato. In parole semplici, ciascuno è libero di stipulare una polizza con un’altra compagnia, senza doverne dare comunicazione alla vecchia. Inoltre, la nuova normativa ha sancito l’obbligo per le compagnie di assicurazioni di comunicare con un preavviso minimo di 30 giorni all’assicurato la scadenza della garanzia, al fine di evitare il rischio di eventuali dimenticanze. L’eliminazione del tacito rinnovo vale anche per le coperture accessorie (furto, incendio,…) se inserite nella stessa polizza RCA.
All’uscita delle modifiche al Codice delle Assicurazioni, erano sorti alcuni dubbi sulla tolleranza (comporto) dei quindici giorni dalla scadenza naturale del contratto, fino a quel momento applicata. Questa clausola rappresentava sia una garanzia dell’assicurato distratto o impossibilitato a rispettare la scadenza di pagamento che una tutela per gli eventuali automobilisti coinvolti in un sinistro con questi assicurati. Ricordiamo che i 15 giorni di tolleranza erano previsti solo nei casi di rinnovo con la medesima compagnia assicurativa: in assenza di disdetta formale, il contratto veniva prorogato per altri 12 mesi e l’assicuratore, in attesa del pagamento, garantiva un’appendice di copertura.
Il Ministero dell’Interno, tramite la Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, n° 300/A/1319/13/101/20/21/7 diffusa il 14 febbraio 2013, ha confermato che la copertura per l’assicurazione RCA, dopo l’abolizione del tacito rinnovo, resta operativa, gratuitamente, per 15 giorni dopo la scadenza indipendentemente dal fatto che il conducente rinnovi o meno con la stessa compagnia. Gli automobilisti risultano così tutelati e, se fermati entro questo termine di tempo, saranno al riparo dalla contestazione di contravvenzioni da parte delle autorità, contrariamente a quanto avveniva prima della pubblicazione della circolare. Durante queste due settimane l’automobilista resta libero di circolare con il proprio veicolo e può nel contempo decidere se rinnovare la polizza presso la stessa compagnia assicurativa o preferire un’offerta più vantaggiosa o comunque più adatta alle proprie esigenze. I 15 giorni valgono sia per la scadenza annuale, che per l’eventuale scadenza semestrale nel caso di contratti annuali pagati in due rate.
Trascorsi i quindici giorni di copertura automatica e a titolo gratuito successivi alla scadenza della polizza RCA, se si viene coinvolti in un sinistro, o ancora, se si viene fermati dalle autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani) senza copertura della polizza assicurativa, la multa può essere molto elevata. Infatti, senza l’assicurazione auto obbligatoria, oltre alla sanzione amministrativa sono previsti anche il fermo e il sequestro del mezzo che verrà portato in un luogo apposito e tenuto sotto sequestro per un certo numero di giorni o, comunque, fino a che il proprietario non avrà pagato la multa e tutti gli oneri legati al sequestro (compreso il prezzo per il carro attrezzi). Questo rischio si corre anche quando l’auto è posteggiata (e non utilizzata) in un tratto di strada non privato e senza copertura assicurativa.