Incidente con veicolo straniero

In caso di incidente stradale provocato da un’auto o una moto immatricolata all’estero, la procedura è regolata in modo diverso a seconda del luogo in cui è avvenuto il sinistro.

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Nel caso di un incidente avvenuto in Italia con un veicolo estero, la richiesta di risarcimento danni va inviata, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Centrale Italiano (UCI Corso Sempione, 39 – 20145 Milano – www.ucimi.it) che si occupa di svolgere funzioni di coordinamento in questi specifici casi. L’UCI non gestisce direttamente le pratiche di risarcimento, bensì incarica una società di servizi oppure una compagnia di assicurazioni di gestire il sinistro in nome e per conto della compagnia estera assicuratrice del veicolo indicato come responsabile. È bene indicare all’interno della richiesta ogni dato utile a rendere più agevole, e quindi più veloce, il lavoro dell’UCI.

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Incidente stradale con veicolo non assicurato o non identificato

Negli articoli precedenti abbiamo preso in considerazione gli incidenti stradali in cui i veicoli coinvolti sono assicurati. Vediamo ora cosa accade se la vettura risulta rubata o non è assicurata o sia assicurata con una compagnia in liquidazione coatta amministrativa o ancora nel caso in cui il conducente scappi senza lasciare traccia.

Auto

In tutti questi casi a rispondere dei danni è la CONSAP, che gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS), finanziato con un contributo a carico di tutti gli assicurati. A provvedere materialmente al rimborso non è però la Consap: in ogni regione italiana, l’IVASS ha individuato una compagnia assicurativa che ha l’incarico di gestire le pratiche di risarcimento dei danni. Vediamo quali sono:

  • Allianz S.p.A per Lombardia, Marche, Lazio e Puglia;
  • Generali Italia S.p.A. per Campania, Friuli-Venezia Giulia;
  • UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino;
  • SARA Assicurazioni S.p.A. per Umbria e Calabria;
  • Società Reale Mutua di Assicurazioni per Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna;
  • Società Cattolica di Assicurazioni per Veneto e Basilicata.

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Incidente stradale: il risarcimento del passeggero

Nel caso di risarcimento dei danni subiti dalle persone trasportate, è prevista una procedura specifica. Vediamo di approfondire l’argomento.

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Nel caso di danni fisici subiti dal passeggero, spetta alla compagnia del veicolo su cui viaggiava rimborsare, nei limiti del massimale di legge, la persona ferita nell’incidente, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti. Questa procedura, sancita dall’art. 141 del codice delle assicurazioni, vale anche nel caso di danni alle cose trasportate dai passeggeri. La compagnia si rivarrà successivamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile dell’incidente. In altre parole, non spetta al passeggero individuare le responsabilità del sinistro.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il passeggero ha il diritto di richiedere la parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che quest’ultimo sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

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Il risarcimento del danno da incidente stradale: la procedura ordinaria

Abbiamo visto in un precedente articolo l’indennizzo diretto. Nel caso in cui l’incidente non rientri tra quelli risarcibili con questa modalità è necessario ricorrere alla procedura ordinaria, che prevede il coinvolgimento della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

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La procedura ordinaria si applica nei seguenti casi:

  • l’incidente ha coinvolto più di due veicoli;
  • il sinistro non si è verificato in Italia, né nella Repubblica di San Marino, né in Città del Vaticano;
  • non c’è stata collisione tra i veicoli;
  • il sinistro ha coinvolto un ciclomotore non munito di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;
  • uno dei veicoli non è assicurato;
  • uno dei veicoli non è immatricolato in Italia;
  • l’incidente ha coinvolto un veicolo non a motore;
  • nel sinistro è stato coinvolto un pedone;
  • l’incidente ha causato feriti con lesioni superiori ai nove punti percentuali d’invalidità permanente;
  • nel sinistro è coinvolto un mezzo agricolo o speciale.

In tutti questi casi, la richiesta di risarcimento non va indirizzata alla propria compagnia, ma a quella del veicolo responsabile dell’incidente. I contenuti della richiesta, i tempi e le procedure sono gli stessi dell’indennizzo diretto. Oltre ai dati delle persone e dei veicoli coinvolti, devono essere descritte le modalità dell’incidente, le generalità di eventuali testimoni e deve essere specificato se è intervenuta qualche autorità di pubblica sicurezza o un’unità di soccorso. Devono essere quindi indicati luogo, giorno e ore in cui le cose danneggiate possono essere disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (minimo 5 giorni lavorativi). Nel caso di danni alla persona, devono essere specificati età, codice fiscale, attività e reddito del danneggiato, oltre naturalmente all’entità delle lesioni. L’assicurato deve anche indicare se ha diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono associazioni sociali obbligatorie (ad esempio le indennità erogate dall’INAIL o rimborsate dall’INPS). In caso di incidente mortale, si deve aggiungere lo stato di famiglia della vittima.

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Assicurazioni Auto e Moto Aviva Italia

Prendiamo oggi in esame alcune polizze Auto e Moto proposte da Aviva Italia. Partiamo dall’assicurazione “Aviva Easy Drive – Autovetture”, una polizza modulare dedicata alla mobilità, pensata per soddisfare le esigenze di tutela, sia quelle previste obbligatoriamente per legge, sia quelle destinate alla protezione globale dell’autoveicolo, del conducente e dei passeggeri. In un unica prodotto, il cliente può trovare diverse garanzie: Responsabilità Civile; Incendio, furto e rapina; Atti vandalici ed eventi sociopolitici; Eventi naturali; Kasko; Infortuni; Tutela Legale; Imprevisti; Cristalli; Assistenza Easy Drive.

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In più, in caso di danno totale, l’indennizzo viene effettuato a valore intero per i primi 12 mesi; in caso di danno parziale, non viene applicato alcun degrado entro i primi cinque anni. Inoltre, la sottoscrizione delle Condizioni Aggiuntive Guida Esperta (conducenti oltre i 25 anni) e/o Guida Esclusiva (unico conducente) dà diritto a una tariffa personalizzata. Passiamo ora a parlare di “Aviva Easy Drive – Ciclomotori e Motocicli”, la polizza modulare che consente di personalizzare il livello di copertura assicurativa. Pensata per i possessori di ciclomotori e motocicli che cercano una copertura su misura a garanzia dei rischi connessi alla circolazione o alla proprietà del veicolo. In un’unica polizza, si trovano diverse garanzie: Responsabilità Civile; Incendio, furto e rapina; Atti vandalici ed eventi sociopolitici; Eventi naturali; Kasko; Infortuni; Tutela Legale; Imprevisti; Assistenza Easy Drive.

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Il risarcimento del danno da incidente stradale: l’indennizzo diretto

Ci sono diverse tipologie di procedure di risarcimento del danno. La principale viene denominata “indennizzo diretto” o “risarcimento diretto” (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) ed è il caso in cui a risarcire il danno è la compagnia del danneggiato. Quest’ultima sarà poi rimborsata dall’assicuratore di chi ha causato il danno, secondo un sistema complesso che prevede l’erogazione di un forfait per ogni sinistro gestito.

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Per poter attivare la procedura di indennizzo diretto, sono necessari alcuni requisiti:

  • il sinistro deve aver coinvolto al massimo due veicoli a motore (tranne macchine agricole e veicoli speciali) e non vale nei casi di danni a pedoni, ciclisti, beni immobili;
  • i veicoli devono essere regolarmente assicurati e immatricolati in Italia o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano; qualora il veicolo fosse con impresa con sede all’estero, bisognerebbe valutare se la stessa ha aderito alla procedura medesima;
  • il danno eventuale alle persone deve essere di lieve entità, ovvero non superiore al 9% di invalidità (le cosiddette macrolesioni).

La richiesta di risarcimento deve rispondere ad alcuni requisiti. Oltre ai dati delle persone e dei veicoli coinvolti, devono essere descritte le modalità dell’incidente, le generalità di eventuali testimoni e deve essere specificato se è intervenuta qualche autorità di pubblica sicurezza o un’unità di soccorso. Devono essere quindi indicati luogo, giorno e ore in cui le cose danneggiate possono essere disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (minimo 5 giorni lavorativi). Nel caso di danni alla persona, devono essere specificati età, codice fiscale, attività e reddito del danneggiato, oltre naturalmente all’entità delle lesioni. L’assicurato deve anche indicare se ha diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono associazioni sociali obbligatorie (ad esempio le indennità erogate dall’INAIL o rimborsate dall’INPS). In caso di incidente mortale, si deve aggiungere lo stato di famiglia della vittima. La richiesta può essere inviata via fax o via e-mail, ma è sempre preferibile usare la raccomandata a.r. Nel caso la domanda risulti incompleta, la compagnia richiederà la documentazione mancante entro trenta giorni.

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La Constatazione Amichevole di Incidente

Qualsiasi sarà la procedura scelta per ottenere il risarcimento del danno, è sempre consigliabile compilare il cosiddetto modulo blu, la Constatazione Amichevole di Incidente, o CID.

CID

Il modulo blu è comune a tutte le compagnie e viene usato, con poche differenze, anche all’estero. La legge prevede che la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice venga effettuata utilizzando questo modulo, anche se non rispettare quest’obbligo non comporta sanzioni. È bene compilare il CID in tutte le sue parti: data, ora, luogo, dinamica dell’incidente; dati dei soggetti coinvolti e delle loro polizze; danni a cose o persone; disegno dell’incidente con la segnalazione del punto d’urto; presenza di testimoni; eventuali autorità intervenute; eventuali multe; presenza di altri mezzi coinvolti; annotazioni nel caso ci siano versioni contrastanti; firme dei conducenti.

Una denuncia di sinistro completa in ogni parte, infatti, accelera la procedura di liquidazione del danno. Il modulo è costituito da quattro copie a ricalco: ognuno dei conducenti deve tenerne due copie e consegnarne una alla propria compagnia assicurativa. Se non fosse possibile compilare il modulo blu al momento del sinistro, lo si può fare anche in un momento successivo.

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Assicurazioni Auto e Moto Generali

Prendiamo oggi in esame alcune polizze Auto e moto delle Assicurazioni Generali. Partiamo con la polizza “Generali Sei in Auto – Autovetture” che applica una nuova scala Bonus Malus che premia la guida virtuosa. Oltre alla RC obbligatoria, propone sei garanzie: incendio e furto/rapina, guasti accidentali (Kasko), infortuni del conducente, assistenza auto, protezione legale giudiziale e stragiudiziale, sostituzione o riparazione dei cristalli. Generali ha un accordo con 1.400 carrozzerie distribuite su tutto il territorio nazionale.

Generali

La polizza “Generali Sei in Auto PAY PER USE (PPU)” prevede il calcolo del premio RCA in relazione al chilometraggio effettivamente rilevato dal dispositivo satellitare: quindi meno chilometri corrisponde a un maggiore vantaggio economico. Inoltre offre servizi telematici personalizzati e gratuiti che consentono di ricevere assistenza immediata in caso di incidente e di recupero dell’auto in caso di furto. Questa particolare assicurazione garantisce un risparmio fino al 18% sulla componente RCA, del 10% sulle altre formule Kasko (15% sulla garanzia Kasko “All Inclusive” se sono incluse anche le garanzie RCA, Incendio e Furto), e del 50% su Furto e Incendio. Inoltre l’impianto satellitare, l’installazione e il canone di abbonamento sono completamente gratuiti.

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Ben Assicurazioni: RC Auto on line

Vediamo oggi l’offerta che propone Ben Assicurazioni, marchio e prodotto assicurativo di Direct Line Insurance Spa, per quanto riguarda l’RC Auto.

Ben Assicura

Ben, che nei mesi scorsi è entrato a far parte nel gruppo assicurativo spagnolo Mapfre, offre un servizio solo per polizze auto e solo online (24 ore su 24, 7 giorni su 7), eccetto in caso di sinistro, quando è previsto il servizio di assistenza telefonica di Direct Line. Oltre alla responsabilità civile stipulata in forma tariffaria Bonus/Malus, Ben propone le più comuni garanzie accessorie, furto e incendio, infortuni del conducente, cristalli, tutela giudiziaria, collisione, assistenza stradale. A queste si aggiunge la clausola Bonus Protetto che esclude ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) occorso durante il periodo di validità del contratto. Questa garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode o se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.

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RCA e la variazione del rischio

Come principio generale, sottolineiamo che ogni variazione del rischio collegato alla RC Auto deve essere comunicata per tempo alla compagnia assicuratrice. Ad esempio è il caso del cambio di residenza. Ci sono poi dei casi ricorrenti che possiamo analizzare.

RCA

In caso di vendita dell’auto, l’assicurato può:

  • sciogliere il contratto assicurativo; in questo caso, ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto, alla quale vanno detratti le tasse e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
  • cedere l’assicurazione insieme alla vettura; nel caso, deve informare l’assicuratore e restituire polizza e contrassegno. La compagnia stipulerà un nuovo contratto e ricalcolerà il premio sulla base delle caratteristiche del nuovo proprietario;
  • utilizzare la polizza per un altro veicolo di sua proprietà; secondo questa ipotesi, deve restituire la polizza e il contrassegno all’assicuratore che procederà al conguaglio del premio sulla base delle caratteristiche del nuovo mezzo ed emetterà una nuova polizza.

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