Nelle assicurazioni vita assume particolare importanza la distinzione tra la figura del contraente (chi stipula il contratto); dell’assicurato (la persona la cui vita è oggetto del contratto); e del beneficiario (colui a cui spettano le somme assicurate). Le tre figure possono coincidere oppure essere soggetti diversi. L’assicurazione può quindi essere stipulata: sulla vita propria o su quella di una terza persona (nel secondo caso è necessario il consenso scritto e irrevocabile dell’assicurato); o in favore di una terza persona (il contraente attribuisce fin dall’inizio il diritto ad ottenere le prestazioni dell’assicurato a un terzo, cioè a una persona diversa da se stesso.
Al momento della firma della proposta, l’assicuratore può sottoporre all’assicurato un questionario contenente una serie di domande sulla sua professione e sulle sue condizioni di salute. In caso di professioni considerate rischiose, si possono applicare sovrapprezzi o esclusioni, nel caso in cui l’attività può essa stessa causare la morte. Le condizioni di salute vengono accertate mediante il questionario, ma se il capitale assicurato supera un certo valore, è richiesta una visita medica, i cui costi sono solitamente a carico dell’assicurato.
A seguito della sottoscrizione di una polizza vita, il cliente ha la possibilità di ripensarci, mediante l’esercizio del diritto di revoca della proposta. Il contratto si intende perfezionato, infatti, solo quando la proposta è stata accettata dalla compagnia e l’assicurato è stato messo a conoscenza dell’avvenuta accettazione. Fino al momento in cui viene a conoscenza dell’accettazione, l’assicurato può revocare la proposta e, se ha gia pagato il premio, può ottenerne la restituzione, che deve avvenire entro 30 giorni. Una volta che la compagnia ha accettato la proposta e il contratto è stato concluso, l’assicurato ha ancora 30 giorni per recedere dal contratto. L’assicuratore avrà altri 30 giorni per rimborsare il premio ricevuto. Potrà trattenere la quota relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e le spese sostenute, individuate e quantificate nel contratto. Per poter usufruire della revoca e del recesso, è necessario che la polizza abbia una durata di almeno sei mesi.
Vediamo ora cosa succede se dopo aver stipulato una polizza vita, il premio non viene pagato. Come prima cosa diciamo che il premio del primo anno deve essere sempre pagato per intero e l’assicuratore ha diritto di agire entro sei mesi dalla scadenza del premio per ottenere il pagamento, fatto salvo il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Per i premi successivi al primo, invece, la compagnia non ha diritto di agire per il pagamento. Per il pagamento del premio c’è un termine di tolleranza di venti giorni, spesso aumentato a trenta. Se passa il periodo di tolleranza senza che il premio venga pagato, il contratto si risolve e l’assicurato perde ogni diritto alle garanzie prestate dalla polizza, a meno che non ci siano le condizioni per il riscatto, la riduzione o la riattivazione dell’assicurazione previste dal contratto (vedremo queste tre condizioni in un prossimo articolo).
In alcuni contratti, è previsto che il contraente in regola con il pagamento dei premi possa ottenere un prestito dall’assicuratore, nei limiti del valore di riscatto maturato. In genere, per poterlo richiedere devono essere passati due anni dalla data di stipula del contratto. Dalla somma versata a titolo di prestito la compagnia detrarrà le spese e la prima rata di interessi, ed il contraente continuerà a versare i premi, pagando in più gli interessi sul prestito.
Nel corso del contratto è possibile modificare alcuni elementi, come la durata e la formula tariffaria. È possibile, inoltre, trasferire le somme maturate da una vecchia polizza a un’altra del tutto nuova. La compagnia è tenuta, in questi casi, a fornire ogni informazione e a consegnare un documento comparativo che illustri le diverse caratteristiche dei due prodotti.