Abbiamo visto in un altro articolo il ruolo delle compagnie assicurative. Dall’altra parte del contratto, esiste la figura del consumatore. Approfondiamo questo argomento.
Il consumatore può essere:
- contraente, la persona che stipula il contratto, che è tenuto al pagamento del premio e che può esercitare alcuni diritti previsti dal contratto stesso (come ad esempio il diritto di riscatto per le polizze vita);
- assicurato, la persona la cui vita o le cui attività sono oggetto della copertura assicurativa. Può essere soggetto diverso dal contraente: ad esempio un datore di lavoro può stipulare una polizza assicurando i propri dipendenti. Nel caso in cui l’oggetto sia il rischio della sua morte, deve firmare i contratto per accettazione;
- beneficiario, la persona cui spettano le somme assicurate. Viene scelto da chi sottoscrive la polizza e acquista un diritto nei confronti dell’assicurazione. L’indicazione del beneficiario può essere revocata. È valida anche una segnalazione generica, come ad esempio “la moglie” o “i figli”. Nel caso in cui vengano indicati come beneficiari gli eredi legittimi o comunque segnalati nel testamento, l’assegnazione del capitale assicurato non segue le stesse norme previste per la successione. Gli eredi potrebbero rinunciare, ad esempio, all’eredità senza perdere il diritto al capitale assicurato. Inoltre la divisione tra gli eredi avviene in parti uguali, a prescindere dal grado di parentela con l’assicurato. Se fra i beneficiari ci fossero dei minorenni, per poter incassare la somma dovuta sarebbe necessario ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare (che stabilisce anche come deve essere investito il capitale).
Esistono poi le assicurazioni collettive. È il caso in cui con lo stesso contratto si assicurano più persone, alfine di ottenere sconti o condizioni migliori di quelle applicate ad un contratto individuale. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che le persone che richiedano l’assicurazione abbiano alcune caratteristiche in comune (ad esempio lo stesso datore di lavoro, l’appartenenza alla stessa categoria professionale, etc.) oppure che abbiamo stipulato un contratto principale (conto corrente, finanziamento, mutuo, etc.) che preveda una copertura assicurativa. Il pagamento dei premi può essere effettuato dal contraente che poi, a seconda dei casi, si fa restituire o meno i soldi da chi aderisce alla polizza.
Vediamo ora due casi particolari che potrebbe dover affrontare il consumatore. Per quanto riguarda le polizze vendute a distanza, telefoniche o via internet, esiste il diritto di ripensamento che può essere esercitato entro 14 giorni dalla stipula del contratto. Recedere può essere penalizzante: esistono infatti alcune spese (tasse, contributi) che possono arrivare anche al 20% del premio pagato e che restano a carico dell’assicurato. È sempre buona norma leggere quindi tutte le clausole e le modalità di recesso. L’assicurazione deve restituire le quote spettanti entro trenta giorni. Questo diritto non si applica alle assicurazioni viaggi e bagaglio di durata inferiore a un mese e alle polizze vita per cui valgono regole diverse e il termine entro il quale si può recedere arriva a trenta giorni.
Infine, prendiamo in esame l’eventualità in cui l’assicurazione non possa pagare e si trovi in condizione di insolvenza. In questo caso la compagnia viene messa in liquidazione coatta amministrativa, una procedura simile al fallimento. Ma cosa succede alle polizze? La RC Auto rimane valida fino a scadenza e, in caso di sinistro causato da veicoli assicurati con compagnie in liquidazione coatta, i danneggiati verranno risarciti attraverso il fondo vittime della strada. Le altre polizze hanno effetti per 60 giorni, con il diritto dell’assicurato di recedere dopo il provvedimento di liquidazione. Gli assicurati che si trovano nella condizione di dover incassare gli indennizzi per polizze vita scadute o per la liquidazione di sinistri coperti da polizze danni concorrono alla suddivisione dell’attivo della compagnia. In parole semplici, le somme saranno corrisposte dopo anni e probabilmente in modo parziale.