D’ora in poi, l’estinzione anticipata dei mutui potrebbe non essere gratis. Se molto anticipata, infatti, potrebbe venire applicato un indennizzo per equilibrare gli interessi del cliente con quelli dell’ente finanziatore.
Ieri il consiglio dei ministri ha approvato infatti il disegno di legge di delegazione europea 2015 che prevede il recepimento della direttiva continentale relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi agli immobili residenziali (direttiva 2014/17/UE). Il termine di recepimento a livello nazionale è fissato per il prossimo 21 marzo 2016. La direttiva troverà applicazione solo con riferimento ai contratti di credito stipulati successivamente a tale data. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il giorno 28 febbraio 2014, la direttiva si pone l’obiettivo di mettere in piedi un mercato più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque. Prevede per esempio la consegna delle informazioni precontrattuali tramite il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (chiamato PIES), una consulenza adeguata, la perizia indipendente (valutazioni imparziali ed obiettive da parte di periti indipendenti dal processo di concessione del credito). Ma scopriamo di più e prendiamo in esame alcune norme.
La direttiva dispone che il costo del mutuo sia rappresentato dal Taeg, così come succede per i finanziamenti di credito al consumo, e che gli operatori possano legare la concessione del credito ad un conto corrente, ad un conto di risparmio, ad un prodotto di investimento o ad un prodotto di pensione privata. Aggiunge inoltre che i costi di apertura e di mantenimento di un conto e i costi collegati alle operazioni di pagamento devono essere ricompresi nel costo complessivo del credito se l’apertura o il mantenimento di un conto sono obbligatori alfine dell’ottenimento del credito alle condizioni contrattuali offerte. Sempre secondo la direttiva 2014/17/UE, il consumatore ha il diritto di estinguere in tutto o in parte i suoi obblighi prima della scadenza contrattuale. I singoli Stati possono prevedere che l’ente finanziatore abbia diritto ad un indennizzo equo per eventuali costi connessi al rimborso anticipato ma la compensazione non deve superare la perdita finanziaria del creditore.
Una norma prevede che gli operatori debbano garantire che la retribuzione del personale adibito alla valutazione del merito di credito di un cliente non dipenda dal numero o dalla percentuale di domande di credito accettate. Inoltre la direttiva impone comunicazione, pubblicità e marketing corretti, chiari e non fuorvianti, che non creino insomma false aspettative nei clienti: le informazioni relative ai contratti di credito proposti e ai servizi accessori devono essere di facile comprensione alfine che il consumatore possa fare le sue valutazioni.