Il risarcimento del danno da incidente stradale: la procedura ordinaria

Abbiamo visto in un precedente articolo l’indennizzo diretto. Nel caso in cui l’incidente non rientri tra quelli risarcibili con questa modalità è necessario ricorrere alla procedura ordinaria, che prevede il coinvolgimento della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

incidente stradale

La procedura ordinaria si applica nei seguenti casi:

  • l’incidente ha coinvolto più di due veicoli;
  • il sinistro non si è verificato in Italia, né nella Repubblica di San Marino, né in Città del Vaticano;
  • non c’è stata collisione tra i veicoli;
  • il sinistro ha coinvolto un ciclomotore non munito di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;
  • uno dei veicoli non è assicurato;
  • uno dei veicoli non è immatricolato in Italia;
  • l’incidente ha coinvolto un veicolo non a motore;
  • nel sinistro è stato coinvolto un pedone;
  • l’incidente ha causato feriti con lesioni superiori ai nove punti percentuali d’invalidità permanente;
  • nel sinistro è coinvolto un mezzo agricolo o speciale.

In tutti questi casi, la richiesta di risarcimento non va indirizzata alla propria compagnia, ma a quella del veicolo responsabile dell’incidente. I contenuti della richiesta, i tempi e le procedure sono gli stessi dell’indennizzo diretto. Oltre ai dati delle persone e dei veicoli coinvolti, devono essere descritte le modalità dell’incidente, le generalità di eventuali testimoni e deve essere specificato se è intervenuta qualche autorità di pubblica sicurezza o un’unità di soccorso. Devono essere quindi indicati luogo, giorno e ore in cui le cose danneggiate possono essere disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (minimo 5 giorni lavorativi). Nel caso di danni alla persona, devono essere specificati età, codice fiscale, attività e reddito del danneggiato, oltre naturalmente all’entità delle lesioni. L’assicurato deve anche indicare se ha diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono associazioni sociali obbligatorie (ad esempio le indennità erogate dall’INAIL o rimborsate dall’INPS). In caso di incidente mortale, si deve aggiungere lo stato di famiglia della vittima.

La richiesta può essere inviata via fax o via e-mail, ma è sempre preferibile usare la raccomandata a.r.
Nel caso la domanda risulti incompleta, la compagnia richiederà la documentazione mancante entro trenta giorni. Dopo aver fatto tutti i controlli, e in ogni caso decorsi i termini di legge, la compagnia deve inviare un’offerta congrua e motivata e provvedere al pagamento entro quindici giorni, sia che il danneggiato accetti o meno la proposta.
L’azione per il risarcimento dei danni da circolazione si prescrive in due anni.

Le procedure sopra elencate sono generali e valgono in presenza di veicoli assicurati e immatricolati in Italia. Vediamo, ora, invece alcuni casi particolari. In caso di sinistro con veicolo non assicurato, rubato o non identificato, la richiesta di risarcimento deve essere fatta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), costituito presso la CONSAP. In caso di sinistro con un veicolo non immatricolato in Italia è necessario, invece, rivolgersi all’UCI, Ufficio Centrale Italiano. Se l’incidente stradale è infine avvenuto all’estero, in uno dei paesi del Sistema Carta Verde, per richiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice estera del responsabile del sinistro. Prenderemo in esame questi casi in specifici articoli.

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