Il risarcimento del danno da incidente stradale: l’indennizzo diretto

Ci sono diverse tipologie di procedure di risarcimento del danno. La principale viene denominata “indennizzo diretto” o “risarcimento diretto” (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) ed è il caso in cui a risarcire il danno è la compagnia del danneggiato. Quest’ultima sarà poi rimborsata dall’assicuratore di chi ha causato il danno, secondo un sistema complesso che prevede l’erogazione di un forfait per ogni sinistro gestito.

indennizzo diretto

Per poter attivare la procedura di indennizzo diretto, sono necessari alcuni requisiti:

  • il sinistro deve aver coinvolto al massimo due veicoli a motore (tranne macchine agricole e veicoli speciali) e non vale nei casi di danni a pedoni, ciclisti, beni immobili;
  • i veicoli devono essere regolarmente assicurati e immatricolati in Italia o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano; qualora il veicolo fosse con impresa con sede all’estero, bisognerebbe valutare se la stessa ha aderito alla procedura medesima;
  • il danno eventuale alle persone deve essere di lieve entità, ovvero non superiore al 9% di invalidità (le cosiddette macrolesioni).

La richiesta di risarcimento deve rispondere ad alcuni requisiti. Oltre ai dati delle persone e dei veicoli coinvolti, devono essere descritte le modalità dell’incidente, le generalità di eventuali testimoni e deve essere specificato se è intervenuta qualche autorità di pubblica sicurezza o un’unità di soccorso. Devono essere quindi indicati luogo, giorno e ore in cui le cose danneggiate possono essere disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (minimo 5 giorni lavorativi). Nel caso di danni alla persona, devono essere specificati età, codice fiscale, attività e reddito del danneggiato, oltre naturalmente all’entità delle lesioni. L’assicurato deve anche indicare se ha diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono associazioni sociali obbligatorie (ad esempio le indennità erogate dall’INAIL o rimborsate dall’INPS). In caso di incidente mortale, si deve aggiungere lo stato di famiglia della vittima. La richiesta può essere inviata via fax o via e-mail, ma è sempre preferibile usare la raccomandata a.r. Nel caso la domanda risulti incompleta, la compagnia richiederà la documentazione mancante entro trenta giorni.

Se l’assicuratore stabilisce che il sinistro non è gestibile secondo la procedura dell’indennizzo diretto, deve avvisare l’assicurato entro trenta giorni e deve trasmettere la richiesta di risarcimento alla compagnia del responsabile, se ne conosce l’identità. In caso di lesioni alle persone, l’assicurato deve fornire alla compagnia l’attestazione medica che decreti la guarigione, con o senza conseguenze permanenti e può anche avvalersi di un consulente medico che determini l’entità dei danni subiti; il costo del medico sarà risarcito dall’assicuratore. Non sono invece previsti risarcimenti per le spese legali nel caso in cui il danneggiato decida di rivolgersi ad un avvocato per la gestione della pratica.

Una volta ricevuta la richiesta, per l’assicuratore scattano i termini di legge per avanzare un’offerta di risarcimento:

  • 30 giorni nel caso di danni alle cose con firma congiunta del modulo blu;
  • 60 giorni nel caso di danni alle cose senza firma del modulo blu;
  • 90 giorni nel caso di danni alle persone.

Questi termini vengono calcolati dal momento della ricezione della documentazione completa e non dal giorno dell’incidente. Una volta completati gli accertamenti, la compagnia fa un’offerta al danneggiato e, che venga accettata o meno, deve versare la somma entro 15 giorni. Se il danneggiato rifiuta la proposta, trattiene l’importo versato come acconto sul maggior danno rivendicato. Se la compagnia sospetta una frode, deve comunicarlo al danneggiato negli stessi termini per cui è previsto il pagamento. Nei successivi trenta giorni, la compagnia deve informare il danneggiato delle decisioni finali e quindi se procedere o meno con il risarcimento.

Lascia un commento