Polizza di responsabilità civile: cosa copre

La polizza di responsabilità civile tutela l’assicurato dalle conseguenze economiche derivanti da danni provocati a terzi, soggetti diversi dall’assicurato e dal suo nucleo familiare, a causa di un fatto avvenuto per colpa sua o di qualcuno sotto la sua responsabilità (figli, collaboratori domestici, cani, etc.). Comunemente, se questa assicurazione riguarda il rischio legato a fatti della vita privata, viene chiamata polizza del capofamiglia.

assicurazione resp.civile

La polizza RC vita privata copre solo i danni provocati involontariamente (colposi) e non quelli intenzionali (dolosi). Non esiste, inoltre, alcuna polizza che copra qualsiasi tipo di responsabilità, bensì solo polizze che forniscono garanzie in situazioni specifiche, descritte nel contratto. Vediamo ora quali sono generalmente le garanzie che si possono includere in questa tipologia di polizza. La garanzia tipica copre contro i danni connessi all’abitazione: proprietà e conduzione della casa o dell’appartamento adibiti a dimora abituale e saltuaria, comprese pertinenze, dipendenze ed impianti, spargimento di acqua (solitamente, le polizze coprono danni provocati da perdite di acqua o rottura di tubature, ma escludono i danneggiamenti da umidità, fessurazione, stillicidio), esplosioni di gas (limitatamente alle lesioni personali), scoppio di apparecchi televisivi, caduta di antenne, uso di apparecchi domestici in genere.

La garanzia varia nel caso di proprietari o inquilini. Per evitare contestazioni, quindi, è opportuno segnalare all’assicuratore a che titolo è occupata l’abitazione (proprietà o affitto): sul piano giuridico il proprietario è responsabile per i danni derivanti da assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre l’inquilino per i danni derivanti da condotte negligenti o per mancata effettuazione di intereventi di piccola manutenzione. Generalmente, i massimali per questa garanzia sono ridotti.

Restando sempre nel campo dell’abitazione ricordiamo che, qualora si abiti in condominio, si potrebbe dover pagare, secondo la propria quota millesimale, eventuali danni causati dalla proprietà comune. È bene chiedere all’amministratore se esiste una polizza sul condominio che copra anche le proprietà individuali, per evitare di fare doppioni e stipulare contratti inutili. In caso contrario, è saggio verificare se la propria assicurazione personale copra anche questi danni. Altro caso, riguarda la seconda casa, per esempio quella al mare. È consigliabile verificare se esiste, nel proprio contratto in essere, la possibilità di aggiungere una garanzia per abitazioni saltuarie.

La polizza di responsabilità civile può coprire i danni causati a terzi da cibi o bevande preparate in casa dell’assicurato (intossicazione da cibo avariato, rottura di un dente, etc.). Possono essere, inoltre, compresi nella garanzia i datti causati dagli animali, cani, gatti, cavalli e altri animali da sella e da cortile; spesso viene chiesta un’integrazione del premio assicurativo. Esiste, poi la possibilità di aggiungere una garanzia che copra il risarcimento dei danni provocati a eventuali collaboratori domestici da infortuni sul lavoro. Si tratta di una copertura valida per lavoratori regolarmente assunti o coperti dalle assicurazioni sociali (INPS e INAIL) ed è anche valida per le azioni che questi enti potrebbero intraprendere contro il datore di lavoro (ne caso in cui il dipendente subisse dei danni di cui è responsabile il datore di lavoro stesso). In caso di lavoratori non in regola, la copertura non vale.

In questo tipo di polizza è possibile inserire una garanzia che copre i danni derivanti dalla pratica dilettantesca delle più comuni attività sportive. Sono spesso esclusi gli sport considerati pericolosi (ad esempio, paracadutismo, parapendio, pesca subacquea, etc.) e la partecipazione a gare, prove e allenamenti in genere. La polizza di responsabilità civile comprende solitamente anche i problemi derivanti dall’uso di alcuni mezzi di trasporto, come per esempio la bicicletta, ma non i danni da circolazione stradale di veicoli, per i quali è obbligatorio stipulare l’RC Auto. Restano, invece, sempre escluse le responsabilità penali: le multe sono a carico dell’assicurato.

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