La polizza di responsabilità civile copre i fatti commessi dall’assicurato e anche quelli delle persone di cui deve rispondere o con cui convive abitualmente. La regola generale è che, per essere rimborsabile, un danno deve essere provocato da un fatto involontario e accidentale; se viene causato intenzionalmente, quindi, non è coperto dalla garanzia. Solo in caso di figli minori, la compagnia rimborsa anche i danni causati dolosamente.
Abbiamo visto in un altro articolo cosa copra la polizza di responsabilità civile. Aggiungiamo adesso che il risarcimento non è illimitato, ma viene effettuato entro un determinato importo chiamato massimale. Se il danno supera la somma garantita, l’assicurato deve rispondere personalmente della differenza. Per alcuni danni, è previsto un massimale di copertura diverso da quello generale (ad esempio nel caso di rotture delle condutture dell’acqua).
Per alcuni tipi di eventi, questa polizza prevede inoltre l’applicazione di una franchigia assoluta. Ricordiamo che, in questo caso, fino ad una certa percentuale di danno non viene corrisposto alcun indennizzo. In altre parole, si ha quando la franchigia resta invariata nel momento del risarcimento, sia che la cifra del risarcimento sia maggiore sia che esso sia minore della franchigia stessa. Facciamo un esempio: con franchigia a 500 euro e danno di 400 euro, il risarcimento del danno sarà completamente a carico dell’assicurato. Mentre, se il danno sarà di 600 euro, sarà necessario sottrarre la franchigia al danno: 600 euro (danno) meno 500 euro (franchigia). Il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice sarà, quindi, di 100 euro, mentre i 500 euro di franchigia assoluta rimarranno a carico dell’assicurato.
La prima cosa da fare quando si veridica un sinistro è quella di inviare la denuncia alla compagnia d’assicurazioni tramite raccomandata a.r. nella quale si deve descrivere il fatto senza assumersi alcuna responsabilità: sarà l’assicuratore ad accertare e decidere. Può essere comunque utile inviare la denuncia del sinistro anche al danneggiato.
Ricevuta la denuncia di sinistro, possono aversi tre situazioni:
- l’assicurazione ritiene che il danno non rientri fra quelli coperti dalla polizza; l’assicurato deve quindi risarcire i danni direttamente oppure, se non è d’accordo con la decisione presa, citare in giudizio l’assicuratore;
- l’assicuratore accerta che il danno è coperto da garanzia ma che l’assicurato non è responsabile del danno attribuitogli; la compagnia, a questo punto, deve comunicare la sua decisione sia all’assicurato che al danneggiato;
- l’assicuratore accerta che il danno è coperto da garanzia e che l’assicurato è responsabile del danno attribuitogli; la compagnia, a questo punto, deve risarcire in tutto o in parte il danneggiato.
La procedura di risarcimento può seguire due strade:
- l’assicurato risarcisce direttamente il danneggiato e chiede in seguito il rimborso all’assicurazione
- l’assicurato incarica la compagnia di risarcire il danneggiato.
Generalmente, è consigliabile scegliere la seconda strada così si ha la certezza del rimborso.
Passiamo ora a parlare della clausola relativa alla prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, ma questo termine vale solo per i rapporti tra assicurato e assicuratore. Per il danneggiato, la prescrizione quindi non ha alcun valore. Il termine che si applica nei rapporti fra danneggiato e assicurato è, solitamente, di cinque anni. Tale termine può essere interrotto facendo decorrere una nuova scadenza a mezzo raccomandata.
Vediamo, infine, il caso di citazione in giudizio da parte del danneggiato, l’assicurato deve informare immediatamente e per iscritto la compagnia assicuratrice. Se quest’ultima dovesse rifiutare di assumere la difesa, occorre pretendere spiegazioni, sempre in forma scritta. Nel caso la compagnia non risponda, l’assicurato deve nominare un avvocato, che può chiamare in causa l’assicurazione. Sottolineiamo che la chiamata in causa del terzo nei giudizi davanti il Tribunale deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza.