Abbiamo già visto in un precedente articolo cosa si intende per infortunio in gergo assicurativo. Vediamo ora di approfondire l’argomento parlando del contratto di assicurazione.
Solitamente, l’assicuratore rimborsa le spese sanitarie. Alcune polizze prevedono un rimborso parziale delle spese mediche sostenute a causa dell’infortunio. A carico dell’infortunato rimane la franchigia. Per ottenere il rimborso, è necessario inviare alla compagnia gli originali delle fatture che potranno poi essere richiesti a fine procedura.
Rimborsa inoltre l’inabilità temporanea. L’assicurato ha diritto di ricevere la diaria, una somma stabilita nel contratto per ogni giorno in cui non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa. Questo tipo di indennizzo è cumulabile con quelli per invalidità permanente e per decesso ed è generalmente limitato ad un massimo di giorni indicato nel contratto. Si tratta di una garanzia molto costosa quindi è consigliabile ai lavoratori autonomi che rischiano effettivamente di subire un danno economico consistente. I dipendenti, invece, continuano a percepire lo stipendio anche in caso di assenza dal lavoro per infortunio. Inoltre, le compagnie, per evitare speculazioni, sono molto restie a garantire diarie elevate: impongono quindi spesso delle franchigie.
La polizza infortuni rimborsa l’invalidità permanente. Viene solitamente valutata indipendentemente dall’attività professionale dell’assicurato. Per essere indennizzata, deve manifestarsi entro un periodo indicato nel contratto. Anche per questa garanzia, è possibile trovare nella polizza una franchigia che esclude il risarcimento per danni che causano lesioni lievi. Per valutare l’entità dell’invalidità, si fa riferimento ad una tabella contenuta nella polizza che elenca una serie di casistiche, assegnando a ogni lesione un valore percentuale rispetto all’intero valore della persona, il 100%.
Ultima voce di rimborso riguarda la morte che, per essere indennizzata, deve verificarsi entro un dato termine dal giorno dell’infortunio (solitamente due anni). L’indennizzo può essere dovuto anche se il decesso avviene successivamente alla scadenza della polizza. La somma corrisposta è pari al capitale assicurato e deve essere pagato al beneficiario indicato nel contratto. Questa tipologia di polizza è consigliata a chiunque sia di sostentamento per altri, come per coloro che garantiscono l’unico reddito in famiglia. L’indennizzo per la morte è cumulabile con quello per inabilità temporanea ma non a quello di invalidità permanente.