Polizza malattia: denuncia, indennizzo e recesso

Continuiamo ad approfondire la tematica relativa alla assicurazione contro la malattia. La denuncia di un sinistro va inoltrata il prima possibile per iscritto con raccomandata a.r.; a differenza della polizza infortuni, la descrizione dell’evento è meno importante in quanto conta principalmente la documentazione clinica.

polizza malattia

Solitamente vengono richiesti la copia integrale della cartella clinica e gli originali delle fatture per le spese sostenute. Una volta ricevuta e analizzata, la compagnia assicurativa sottopone la documentazione clinica alla verifica di un proprio medico e, a volte, dispone visite e controlli ai quali l’assicurato non può opporsi. Se il cliente ha bisogno degli originali delle note spese (per esempio per la dichiarazione dei redditi), deve richiederli all’assicuratore, che li restituisce a liquidazione avvenuta. È opportuno avere una relazione medico-legale che attesti l’eventuale percentuale di invalidità provocato dalla malattia.

Passiamo ora a parlare del capitolo indennizzo. Per calcolare il rimborso in caso di ricovero o di convalescenza è sufficiente moltiplicare la somma indicata sul contratto come indennità giornaliera per il numero di giorni di ricovero, sottraendo gli eventuali giorni di franchigia. Per calcolare l’indennizzo in caso di invalidità permanente da malattia occorre dividere per 100 il capitale assicurato e poi moltiplicare la cifra ottenuta per il numero di punti di invalidità accertati (sempre tenendo presente le tabelle di calcolo presenti nel contratto, se esistenti). In caso di morte, sono gli eredi a ricevere la liquidazione per spese e diarie.

Finiamo con il trattare il problema del recesso anticipato da parte dell’assicuratore. L’assicurazione malattia viene stipulata per durare a lungo quindi la clausola che consente alla compagnia di recedere anticipatamente dal contratto può creare molti e seri problemi. L’IVASS, per porre fine all’utilizzo di questa clausola svantaggiosa per il cliente, ha stabilito che per le polizze malattie stipulate dopo il 1° dicembre 2010 non è più possibile per le compagnie recedere dopo un sinistro. Ha stabilito, inoltre, che le polizze in commercio da quella data non possono più prevedere la cessazione automatica della copertura al raggiungimento di una certa età. In parole semplici, l’assicuratore può rifiutare i soggetti che ritiene troppo anziani, ma una volta assunto il rischio e stipulato il contratto è obbligato a rispettarlo.

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