Polizza sulla vita: riattivazione, riduzione e riscatto del contratto

Abbiamo già visto in un precedente articolo che se passa il periodo di tolleranza senza che il premio venga pagato, il contratto assicurativo si risolve e l’assicurato perde ogni diritto alle garanzie prestate dalla polizza, a meno che non ci siano le condizioni per il riscatto, la riduzione o la riattivazione dell’assicurazione previste dal contratto. Vediamo ora di cosa si tratta.

preliminare

Nel caso della riattivazione, il contratto risolto può essere riattivato entro un termine indicato nel contratto stesso. Generalmente si parla di sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata. Per riattivare, occorre semplicemente versare le rate di premio arretrate, insieme agli interessi legali. Trascorso il termine indicato sul contratto, la riattivazione può ancora avvenire ma solo dietro ad un’espressa domanda dell’assicurato e una specifica accettazione scritta della compagnia che può richiedere nuovi accertamenti medici, prima di decidere se dare o meno il consenso. Il contratto può comunque prevedere un termine massimo, in genere di due anni, dalla scadenza della prima rata di premio non pagata per procedere alla riattivazione. Da tenere a mente che durante il periodo in cui non si versano soldi non c’è copertura per il caso morte.

Nell’ipotesi in cui il contraente non possa o non voglia continuare a pagare i premi, è possibile in alcuni casi ottenere la riduzione del contratto, ovvero la sospensione definitiva dei versamenti. Una volta versato un numero minimo di premi indicato sul contratto, generalmente tre annualità, è possibile interrompere il pagamento dei premi. In questo caso, la polizza rimarrebbe attiva, la compagnia continuerebbe a rivalutare la somma investita e alla scadenza pagherebbe un capitale ridotto in base ai premi versati. Nel caso si opti per la riduzione, è necessario inviare una lettera alla compagnia assicuratrice nella quale si comunica la propria decisione. Se ci si limitasse a sospendere il pagamento dei premi, infatti, l’assicuratore non potrebbe sapere se il cliente ha optato per la sospensione, riservandosi la possibilità di riattivarla, o per la riduzione o, ancora, per il riscatto. In alcuni casi, durante il periodo in cui non si versano soldi, è comunque prevista una copertura per il caso morte; è una clausola da ricercare attentamente nel proprio contratto.

In alternativa alla riduzione, dopo il versamento di un numero minimo di annualità previsto sempre dal contratto, è possibile interrompere il pagamento dei premi e ottenere immediatamente il rimborso del valore di riscatto, ovvero la corresponsione del capitale assicurato. Se la polizza è a premio unico, spesso è sufficiente che sia passato il primo anno dalla stipula del contratto. Da tenere a mente che il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi pagati o pari a zero, qualora il contratto preveda il versamento di un numero minimo di premi per ottenere il diritto al riscatto. A seconda del contratto sono previsti anche riscatti parziali.

Le regole per godere del riscatto e per il calcolo della somma dovuta variano da contratto a contratto ma, in genere, sono penalizzanti per l’assicurato. Prima di prendere una decisione in merito è quindi fondamentale chiedere i conteggi all’ufficio indicato nella nota informativa, che è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni. Segnaliamo inoltre che nelle aree riservate ai clienti dei siti internet delle compagnie deve essere messo a disposizione dell’utente l’ammontare del valore del riscatto. Nel caso si voglia procedere con la richiesta, è necessario inviare una raccomandata a.r. alla compagnia: solitamente l’assicuratore mette comunque a disposizione dei moduli specifici. La compagnia è tenuta a corrispondere le somme dovute entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutta la documentazione necessaria.

Segnaliamo infine che, nel caso fossero cambiate alcune condizioni ma si volesse mantenere la copertura, sarebbe possibile modificare alcuni elementi del contratto quali, ad esempio, la durata, il tipo di rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. La trasformazione potrebbe essere di fatto attuata anche tramite il riscatto di un precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova proposta.

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