La legge, come sappiamo, stabilisce che qualsiasi veicolo a motore (auto, moto, barche, ma anche rimorchi) non possa circolare su aree pubbliche senza avere un’assicurazione che copra i danni causati a terzi. L’RC Auto tutela il proprietario e il conducente che, in caso di incidente, sono tenuti al risarcimento. Il proprietario del veicolo è sempre ritenuto responsabile dei danni causati, tranne il caso in cui la circolazione del mezzo avvenga contro la sua volontà (è il caso del furto).
Entriamo nel merito della legge e approfondiamo due concetti chiave. Alcune persone non sono considerate “terzi” e non hanno diritto al risarcimento dei danni alle cose (veicoli o beni trasportati) subiti nel corso di incidenti stradali. Questa limitazione riguarda i coniugi non legalmente separati, i conviventi, i genitori, i figli, i parenti fino al terzo grado se conviventi con l’assicurato o comunque a suo carico. Se invece ad essere assicurata è una società, non godono delle garanzie i soci a responsabilità illimitata e le persone che con questi si trovino in uno dei rapporti di parentela sopra indicati. Queste limitazioni riguardano anche il proprietario e l’usufruttuario del veicolo. I danni alle persone (inclusi parenti e soci) sono, invece, sempre coperti dalla polizza.
Soffermiamoci ora sul concetto “aree pubbliche” e facciamo un esempio pratico. Se l’autovettura è inutilizzata e parcheggiata in un box o un cortile privato, non c’è l’obbligo di assicurarla. Ma se il veicolo inutilizzato è parcheggiato in un’area pubblica, si è costretti a sottoscrivere l’RCA. Qualora non si provvedesse alla stipula dell’assicurazione, il proprietario sarebbe costretto a risarcire i danni di tasca propria e dovrebbe pagare una sanzione amministrativa che va dagli 841 ai 3mila euro. Solitamente, l’RCA vale anche per incidenti occorsi in aree private: è bene verificare la questione tra le clausole contrattuali. Sono generalmente esclusi dalla polizza, invece, gli incidenti avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive.
Per essere in regola durante la circolazione su strada pubblica, occorrono due documenti rilasciati dall’assicurazione: il contrassegno e il certificato di assicurazione. Il contrassegno deve essere consegnato dalla compagnia nel momento del pagamento del premio, o al massimo entro cinque giorni, e deve essere esposto sull’auto dell’assicurato. Per moto e motorini non è previsto l’obbligo dell’esposizione, ma il guidatore deve sempre portarlo con sé. Durante gli eventuali cinque giorni di attesa, si deve esporre o portare con sé una dichiarazione che attesti l’avvenuta stipula o la ricevuta di pagamento. Il certificato di assicurazione, invece, deve essere mostrato nel caso di richiesta da parte di un organo di polizia. In caso di controllo, anche se si è in regola, se non si hanno i documenti assicurativi, si potrebbe essere multati.
Oltre che in Italia, l’RC Auto è operativa anche nei territori della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e nelle nazioni indicate nel contratto di assicurazione. Si tratta della clausola di “estensione territoriale”. In altri paesi, per essere in regola e poter circolare, è necessario avere la Carta Verde, un documento solitamente rilasciato al momento della stipula della polizza senza alcun sovrapprezzo. Nel caso in cui non sia stata acquistata insieme all’assicurazione, si può richiedere la Carta Verde in seguito oppure alla frontiera italiana (a prezzo più alto). Sulla Carta Verde sono riportati gli Stati in cui la garanzia è valida ma, viste le possibili variazioni, è sempre consigliabile fare una verifica prima della partenza. Per tutti i Paesi che non sono indicati sul contratto e non aderiscono a tali accordi, è necessario stipulare una polizza specifica. In caso di dubbi o di domande specifiche, è bene consultare l’Ufficio Centrale Italiano, ente delegato ai rapporti con le compagnie estere.