RCA: tariffa bonus/malus

Come abbiamo già visto, la tariffa bonus/malus è la forma più diffusa per le Autovetture e i Motocicli. Prevede che l’ammontare del premio venga calcolato anche in base ai sinistri dovuti alla responsabilità del conducente del veicolo assicurato e cioè dal numero di incidenti per cui l’assicuratore ha dovuto risarcire i danni.

bonus malus

Il sistema bonus/malus prevede alcune regole comuni a tutte le compagnie, alfine da poter determinare delle norme omogenee di valutazione del rischio. Secondo queste norme, gli assicurati vanno catalogati in 18 classi di merito universali (CU), corrispondenti a 18 livelli di premio crescenti. Un veicolo appena comprato, anche se usato, viene assegnato alla classe 14, quella di ingresso. In caso diacquisto di una seconda vettura da parte del proprietario della prima auto assicurata o da parte di una persona convivente o appartenente al suo nucleo familiare, la seconda vettura viene inserita nella stessa classe di merito della prima. Per entrare nella classe 14, l’assicurato deve consegnare i documenti relativi all’acquisto dell’auto (carta di circolazione, certificato di proprietà), mentre per godere della classe di merito di un familiare, è necessario presentare il certificato di famiglia e un duplicato dell’attestato di rischio dell’assicurazione del congiunto.

Qualora si passi da una formula con franchigia alla tariffa bonus/malus, la classe assegnata verrà determinata sulla base del numero degli incidenti negli ultimi cinque anni: 1 anno senza sinistri corrisponde alla classe 13, tre anni senza sinistri alla classe 11, cinque anni senza sinistri alla classe 9. La stessa regola vale se la vettura è stata assicurata all’estero: è necessario, in questo caso, consegnare un documento della compagnia straniera che attesti il numero di sinistri causati negli ultimi cinque anni. Vediamo ora come avviene il passaggio di classe. Generalmente, se nell’anno precedente non è stato causato alcun sinistro con re­sponsabilità, oppure se, negli ultimi cinque anni, ne è stato provocato soltanto uno con responsabilità concorsuale al 50%, scatta il “bonus” e si scende alla clas­se inferiore. Al contrario, se si è stati totalmente responsabili di un sinistro, scatta il “malus” e si per­dono due classi di merito. E così facendo con l’aumento degli incidenti. Facciamo un esempio pratico. Partendo dalla classe di merito 1, con due sinistri si scatta di cinque classi e si arriva quindi alla 6, con un effetto moltiplicatore se i sinistri aumentano: otto classi con tre sinistri (classe 9), fino ad undici classi con almeno quattro sinistri (classe 12). Non possono essere attribuiti peggioramenti della classe di merito fino alla completa definizione delle responsabilità del sinistro e al pagamento dell’indennizzo.

Oltre alle classi di merito universali, ogni compagnia è libera di adottare un proprio sistema di valutazione del rischio assicurativo, le cosiddette classi di merito contrattuali. Il legame fra la classe di merito e il numero di incidenti provocati rimane un punto fermo ma possono essere cambiati il numero delle classi e il sistema di passaggio da una all’altra. Nelle clausole contrattuali devono essere specificati entrambi i fattori e i criteri sia in assenza di sinistri che in caso di incidenti. Nel momento in cui si cambia compagnia, la classe di merito interna non ha alcun valore: il nuovo assicuratore valuterà solo la classe di merito universale.

Per evitare l’aumento di premio conseguente a un sinistro, l’assicurato può effettuare un rimborso del risarcimento che ha pagato l’assicurazione e vedersi così riconoscere un miglioramento di una classe di merito anziché peggiorarla di due. Qualora sia stato applicato il sistema di indennizzo diretto (solitamente utilizzato nel caso di incidente tra due veicoli, che comporti danni a cose o persone nel limite del 9% di invalidità), si dovrebbe contattare la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) ed effettuare il rimborso a suo favore. Qualora invece sia stata applicata una procedura diversa (sinistri che coinvolgono tre veicoli o un pedone…) ci si potrebbe rivolgere direttamente alla propria assicurazione per conoscere l’ammontare delle somme versate al danneggiato.

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