In linea generale, un mutuatario che ha già usufruito della portabilità del proprio mutuo, della surroga, è difficile che riesca a farlo una seconda volta. Vediamo le possibili spiegazioni.
Molto spesso la banche, che possono definire liberamente i propri criteri di credito, si dimostrano non interessate a concedere il mutuo di surroga se il potenziale cliente è già intestatario di un mutuo con medesima finalità. Questo per evitare clienti incostanti e volatili, che potrebbero cambiare anche per una terza volta il proprio mutuo. Per approfondire meglio la ragione dietro tali posizioni dobbiamo capire quali sono i problemi che deve affrontare la banca erogante nel momento in cui il mutuo viene surrogato:
- diminuzione della redditività del portafoglio mutui. I flussi di entrata della seconda parte del piano di rimborso del mutuo vengono a mancare, quindi il ritorno sul capitale vincolato nell’operazione di finanziamento si riduce notevolmente;
- possibile perdita del cliente. Perdere un mutuatario equivale quasi sempre a perdere un cliente e, con lui, tutti i margini connessi agli altri prodotti bancari in essere (conto corrente, conto titoli, carta di debito, carta di credito).
In altre parole, quando il mutuatario intende surrogare il mutuo in corso di rimborso e fa richiesta alla banca di un conteggio estintivo, l’istituto di credito teme di perdere il cliente e, con esso, la redditività associata al rapporto. A questo proposito, dobbiamo segnalare che, negli ultimi anni, diverse associazioni di consumatori hanno rilevato casi di difficoltà burocratiche o tecniche in merito al processo di produzione dei conteggi estintivi e di vera e propria estinzione del mutuo erogato.
Il legislatore è quindi intervenuto in difesa del mutuatario che desidera surrogare il mutuo, specificando che “se la surrogazione non si perfeziona entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di collaborazione fatta al finanziatore originario da parte del nuovo soggetto mutuante, il finanziatore originario deve risarcire il cliente in misura pari all’1% del debito residuo del finanziamento per ciascun mese (o frazione di mese) di ritardo“.