Se si è trovata una banca disponibile a prestarci i soldi a condizioni più convenienti di quelle praticate dall’istituto di credito che ci ha erogato il mutuo, l’articolo 120-quater TUB ha previsto una procedura semplificata, la surroga, che riduce di molto gli adempimenti burocratici e le spese connesse.
È inoltre previsto che, a condizione che il nuovo mutuo sia pari al capitale residuo di quello vecchio, le banche debbano consentire il trasferimento del mutuo presso un altro istituto senza spese o commissioni per la concessione del nuovo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si devono svolgere secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.
In teoria basta rivolgersi alla nuova banca, richiedere un preventivo e, se lo si trova più conveniente, autorizzarla ad avviare le procedure per trasferire il mutuo in essere con la vecchia banca; la nuova banca dovrebbe poi convocarci per sottoscrivere l’atto di surroga presso il suo notaio, naturalmente senza dover pagare gli onorari di quest’ultimo.
Nella pratica, si riscontrano spesso alcune difficoltà. Molte banche si rifiutano di fare la surroga se il capitale residuo è inferiore a una certa cifra, altre pretendono che venga rifatta la perizia sull’immobile, altre ancora chiedono al mutuatario di anticipare le spese del notaio. Senza contare che le banche che si vedono sottrarre il cliente mettono spesso i bastoni fra le ruote: non forniscono i conteggi di estinzione, si rifiutano di recarsi dal notaio scelto dalla nuova banca, etc.
Per risolvere in parte questi problemi è intervenuto anche il Governo: l’art. 120-quater, comma 7, del TUB stabilisce il diritto al risarcimento per tutti coloro che hanno subito ritardi superiori ai 30 giorni lavorativi nella surrogazione del loro mutuo. Il risarcimento è pari all’1% del capitale residuo per ciascun mese (o frazione di esso) di ritardo e deve essere pagato dalla vecchia banca, la quale poi potrà richiedere il rimborso alla banca che è subentrata solo se potrà dimostrare che la responsabilità del ritardo è da imputarsi a quest’ultima.