Il mutuo si richiede per comprare un immobile. L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte che variano a seconda della destinazione d’uso dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che permette di pagare le imposte in maniera inferiore rispetto a quelle dovute ordinariamente. Sul mutuo il fisco dà la possibilità di detrarre parte degli interessi pagati nel corso di un anno. Ma vediamo con ordine.
La prima casa non è l’abitazione principale. Questi due concetti per il fisco sono profondamente diversi. Per ottenere le agevolazioni prima casa in sede d’acquisto, occorre quindi possedere alcune caratteristiche. Innanzitutto, l’immobile non deve essere di lusso (non deve essere quindi accatastato come A1, A8 e A9), deve trovarsi nel Comune dove l’acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. In alternativa alla residenza, il Comune può essere quello in cui l’acquirente svolge la sua attività.
L’acquirente, inoltre, non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nel Comune in cui si trova quello da acquistare. L’acquirente non deve essere neppure titolare per quote o in comunione legale con il coniuge, in tutta la nazione, di diritti di proprietà o di godimento (usufrutto) su altro immobile d’abitazione acquistato con le agevolazioni. Per possedere i requisiti sopraccitati non è necessario che la casa oggetto d’acquisto sia anche abitazione principale che, ai fini fiscali, è quella in cui il contribuente o i suoi famigliari dimorano abitualmente. Viceversa, la definizione di abitazione principale è necessaria per la detraibilità degli interessi del mutuo, dove il requisito di prima casa non ha alcuna rilevanza.
Se oggetto dell’acquisto è la prima casa, l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti tasse. Quando il venditore è un privato: imposta di registro del 2% (minimo di 1000 euro), imposta ipotecaria fissa di 50 euro, imposta catastale fissa di 50 euro. Quando si acquista da un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori: IVA del 4%, imposta di registro fissa di 200 euro, imposta ipotecaria fissa di 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro. Quando si acquista da un’impresa non costruttrice o da un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori: IVA esente, imposta di registro del 2% (minimo di 1000 euro), imposta ipotecaria fissa di 50 euro, imposta catastale fissa di 50 euro. Per applicare le imposte ridotte l’acquirente deve dichiarare al notaio, che lo indica nel rogito, di possedere i requisiti “prima casa”.
Se l’oggetto dell’acquisto è un immobile a uso abitativo non prima casa, l’atto di compravendita è soggetto a imposte differenti. Quando il venditore è un provato oppure un’impresa non costruttrice (che non eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione), oppure un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende dopo cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori: imposta di registro del 9% (minimo di 1000 euro), imposta ipotecaria fissa di 50 euro, imposta catastale fissa di 50 euro. Se il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori: IVA del 10% (22% se si tratta di un immobile di lusso), imposta di registro fissa di 200 euro, imposta ipotecaria fissa di 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal gennaio 2007, per le compravendite di abitazioni e delle relative pertinenze da parte di un privato, si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché il corrispettivo pagato. Per tutti gli altri tipi di compravendita (acquirente non privato, acquisto di terreni, uffici, negozi…), la base imponibile è invece costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.