Validità assicurazione auto dopo scadenza

Abbiamo parlato più volte dell’RC Auto. Questa rappresenta una consistente voce di spesa nel budget delle famiglie italiane e, specialmente in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, è opportuno scegliere la polizza più consona alle proprie esigenze con un occhio attento al risparmio. Partendo da alcuni dati – importo del premio pagato, classe di merito, garanzie accessorie, massimali e franchigia – è quindi buona norma vagliare le opportunità offerte dal mercato e fare le debite comparazioni e valutazioni.

Assicurazioni auto temporanee

Il modo più veloce per effettuare i debiti confronti è richiedere dei preventivi on line, sia attraverso i portali WEB delle compagnie assicurative sia nei cosiddetti siti comparatori che propongono diversi prodotti e diversi operatori. È quindi consigliabile verificare anche l’eventualità di rateizzare il premio in più rate e, in molti casi, a interessi zero. Ai fini della convenienza, è possibile prendere in considerazione prodotti giornalieri o chilometrici, sulla base dell’effettivo utilizzo del veicolo e, avvalendosi della Legge Bersani, ereditare la classe di merito di un familiare. Inoltre, novità di quest’anno, le assicurazioni devono scontare l’RCA agli automobilisti che installano la scatola nera a bordo dell’auto; quest’ultima, infatti, aiuta a ricostruire le reali responsabilità in caso di sinistri, rappresenta un deterrente per le frodi e, essendo dotata di Gps capace di localizzare la posizione dell’auto, è di grande utilità in caso di furto. Per ottenere risparmi anche consistenti, si può infine decidere di stipulare una polizza on line: per non rischiare di imbattersi in una truffa, prima di procedere, conviene sempre verificare le compagnie autorizzate ad operare in Italia sul sito dell’Ivass.

Una volta fatte le comparazioni e valutazioni del caso, è possibile che si decida di non rinnovare con la propria compagnia assicurativa e di procedere con la stipula di una nuova polizza con un altro operatore. Questa operazione è molto più facile di un tempo. Con l’abrogazione del tacito rinnovo, è infatti molto più agevole cambiare compagnia attendendo semplicemente la naturale scadenza della polizza. Il contratto è valido solo per un anno, poi si può decidere se restare o se cambiare.

In data 17 dicembre 2012 il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, è stato convertito in Legge n. 221/2012. Quest’ultima, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, dispone, tra l’altro, alcune misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo e, in particolare, all’art. 22 prevede l’abrogazione del “tacito rinnovo” sui contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il contratto assicurativo si estingue quindi automaticamente al momento della sua scadenza naturale dei 12 mesi e decade la fino ad allora vigente regola del “silenzio-assenso”. Rimane inteso che il contraente può comunque prorogare la copertura per la successiva annualità, manifestando la propria volontà per iscritto, recandosi per tempo presso la filiale di fiducia. In caso di mancato rinnovo, non è previsto a carico dell’assicurato alcun obbligo di comunicazione di disdetta. Inoltre, la normativa ha stabilito l’obbligo per le imprese assicurative di comunicare con un preavviso minimo di un mese al contraente la scadenza della garanzia, al fine di non incorrere in eventuali dimenticanze.

Dalla scadenza naturale del contratto, parte un periodo di tolleranza di quindici giorni durante la quale il contraente è, gratuitamente coperto da garanzia indipendentemente dal fatto che il conducente rinnovi o meno con la stessa compagnia. Questa clausola rappresenta sia una garanzia per l’assicurato distratto o impossibilitato a rispettare la scadenza di pagamento che una tutela per gli eventuali automobilisti coinvolti in un sinistro con questi assicurati. I conducenti, durante queste due settimane, sono al riparo dalla contestazione di contravvenzioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Trascorso il periodo di tolleranza, se si rimane coinvolti in un sinistro o se si viene fermati dalle autorità senza copertura della polizza assicurativa, oltre alla sanzione amministrativa sono previsti anche il fermo e il sequestro del mezzo. Si incorre in questo rischio anche se l’auto è posteggiata (e non utilizzata) in un tratto di strada non privato e senza copertura assicurativa.

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