Assicurazioni furto e incendio auto

Le polizze furto e incendio rientrano nella categoria delle garanzie accessorie e quindi non obbligatorie. Al contrario dell’RC Auto, l’unica assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. Prendiamo in esame le garanzie previste da queste polizze.

Furto e Incendio

La garanzia Furto prevede l’indennizzo dei danni subiti dall’auto assicurata in seguito a furto, rapina, scippo, o anche a danneggiamento causato da un tentativo di rapina. Alcune polizze coprono anche il danno conseguente alla perdita del bollo auto, purché il danneggiato assicuri una nuova vettura con la stessa compagnia. Altre assicurazioni coprono le spese di custodia o di parcheggio conseguenti al ritrovamento del veicolo rubato. Altre ancora le spese di lavaggio o le spese conseguenti alla sottrazione o allo smarrimento delle chiavi. Alcune polizze coprono i danni causati nel tentativo di sottrarre dei beni contenuti nell’auto. Sono tutte clausole da verificare attentamente se presenti nel contratto d’assicurazione. Consigliamo di verificare con la stessa attenzione se è prevista la copertura dei danni subiti dal mezzo durante la circolazione successiva al furto (nel caso per esempio che il ladro provochi dei danni anche gravi alla carrozzeria e poi abbandoni l’autovettura).

Con la garanzia furto, solitamente è compreso sia il danno totale che quello parziale: sia il furto totale della vettura che quello per esempio delle sole gomme.Non sono mai garantiti, invece, i danneggiamenti o la sottrazione degli oggetti presenti nel veicolo. Così come sono sempre esclusi da garanzia i danni causati da dolo e da colpa grave (è il caso per esempio dell’auto non chiusa a chiave). Nel momento della firma del contratto, è sempre bene verificare che il valore dell’auto indicato corrisponda a quello effettivo. Bisogna infatti tenere presente che l’impresa assicurativa è tenuta a liquidare solo il valore effettivo del bene anche nel caso in cui sia stato assicurato per un prezzo superiore a quello di mercato.
Alcune assicurazioni calcolano il valore del bene sulla base di pubblicazioni non facilmente reperibili ed usate dai rivenditori di auto; altre si basano invece su un generico valore di mercato. Da considerare inoltre che, spesso, vengono incluse alcune clausole che prevedono franchigie e scoperti che limitano il risarcimento. In presenza di veicoli di scarso valore, è necessario valutare con attenzione l’ammontare delle spese, il costo del premio e la probabilità di subire un furto: spesso, facendo delle rapide valutazioni, non risulta conveniente stipulare una polizza furto.

Passiamo ora a parlare della garanzia contro l’incendio, in base alla quale l’assicurazione rimborsa i danni materiali e diretti causati da incendi con sviluppo di fiamma, scoppi, fulmini, esplosioni che colpiscono i beni assicurati, anche se provocati da guasti interni (es. problemi all’impianto elettrico o surriscaldamento del motore). Non sono coperti da garanzia tutti i beni contenuti all’interno dell’auto e, come sempre, non sono coperti gli incendi causati con dolo o con colpa dall’assicurato o da suoi congiunti. Inoltre, non sono comprese le bruciature verificatesi in assenza di incendio e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeni elettrici di ogni tipo.

Anche questa polizza, come nel caso della garanzia furto, fa una distinzione tra distruzione e danneggiamento: la prima prevede il risarcimento di tutto il valore della vettura, mentre il secondo prevede il pagamento del solo valore delle parti danneggiate. Il calcolo del premio aggiuntivo di questa polizza accessoria parte dal valore commerciale del veicolo assicurato (desunto dalla fattura di acquisto se nuovo, dalle quotazioni di società o riviste specializzate, per esempio Eurotax o Quattroruote, se usato).

A questa garanzia viene spesso abbinato il cosiddetto “ricorso terzi” che prevede la copertura dei danni provocati a terzi in seguito ad un incendio indennizzabile (ad esempio se le fiamme si propagano alle vetture parcheggiare vicino). In alcune polizze questo rischio è già compreso nell’RC Auto. Alcune sentenze hanno in effetti precisato che il danno causato a terzi in caso di incendio deve essere considerato un tipo di danno da circolazione e deve quindi essere tutelato dall’Rc Auto, senza la necessità di avere coperture specifiche. Nel dubbio, è comunque consigliabile sottoscrivere un’apposita copertura.

Lascia un commento