Polizza RC auto: la disdetta

Le norme sui contratti di assicurazione sono stati sottoposti a consistenti modifiche negli ultimi anni, anche per uniformare il sistema assicurativo italiano a quello in vigore in Europa. Anche per ciò che riguarda la disdetta ci sono stati delle riforme considerevoli. Vediamo quali sono le novità.

disdetta

Normalmente i contratti di assicurazione, sia quelli RCA sia gli altri, avevano validità di un anno e si rinnovavano automaticamente, salvo l’invio della disdetta tramite raccomandata (da trasmettersi entro un determinato termine, prima della scadenza). In caso di dimenticanza dell’assicurato, il beneficio era tutto delle compagnie assicurative, a danno però della liberalizzazione e della corretta concorrenza previste dalle leggi europee in materia. Dal 1 gennaio 2013, per quanto concerne le polizze RC auto (tradizionale o online che sia) non esiste più il tacito rinnovo: ciascuno di noi è libero di stipulare una polizza con un’altra compagnia, senza doverne dare comunicazione alla vecchia. Quest’ultima è tenuta sempre e comunque ad inviare all’assicurato l’attestato di rischio. E anche a questo proposito, c’è un’importante novità.

Per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015, infatti, è entrato in vigore l’attestato di rischio dematerializzato, che dovrà essere messo a disposizione dell’assicurato almeno 30 giorni prima del termine della polizza. Colui che cambia compagnia non dovrà più presentare fisicamente l’attestato di rischio, che sarà conservato in una banca dati controllata da IVASS. Sarà la nuova compagnia a cercare le debite informazioni nella banca dati. La stampa dell’attestato di rischio avrà quindi solo un valore informativo.
Ricordiamo comunque che il contratto con la vecchia compagnia resta operativo per 15 giorni successivi alla scadenza.

Questo discorso è valido per l’assicurazione per la responsabilità civile, cioè quella obbligatoria per chi conduce veicoli a motori di qualsiasi genere. Bisogna ricordarsi però di verificare se le polizze accessorie – ad esempio gli infortuni del conducente – siano redatte in un contratto a parte: in questo caso, è necessario inviare la disdetta per quella specifica copertura. Prenderemo in esame questa eventualità in un prossimo articolo.

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