Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa

Negli ultimi anni di crisi finanziaria, in cui molte persone hanno perso il lavoro o hanno visto ridursi considerevolmente il reddito mensile, le banche e lo Stato hanno dovuto predisporre alcuni strumenti per aiutare i mutuatari in difficoltà. A settembre del 2010 sono state emanate le Linee Guida per l’effettiva attivazione del Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà nel pagamento delle rate. Il “Fondo di garanzia per la prima casa”, istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, soggetto attuatore dell’iniziativa, è stato modificato a fine 2013.

mutuo

Possono accedere al Fondo, i titolari di un contratto di mutuo, iniziato da almeno un anno, per l’acquisto dell’abitazione principale (non di lusso) con capitale erogato di massimo 250 mila euro e che abbiano un reddito Isee non superiore a 30 mila euro. Sono ricompresi anche i mutui cartorizzati, surrogati con la portabilità dell’ipoteca e rinegoziati. Se il mutuatario si trova in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi. Il mutuatario (o almeno uno dei mutuatari nel caso di mutuo contestato) per poter accedere al beneficio deve trovarsi nell’impossibilità di pagare le rate per uno dei seguenti eventi:

  • perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato (è necessario allegare la lettera di licenziamento) o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato (in questo caso occorre allegare copia del contratto di lavoro); con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda (allegare la dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione);
  • morte del mutuatario (allegare certificato di morte), la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i tre requisiti richiesti dal Regolamento del Fondo (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione Isee relativa alla propria situazione economica);
  • insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario o di uno degli intestatari del contratto di mutuo. Occorre allegare il certificato rilasciato dall’apposita commissione presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave ovvero invalido civile (dall’80% al 100%).

Il beneficio offerto dal Fondo consiste nella sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18 mesi. Inoltre per il periodo di sospensione il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali spese notarili dovuti alla sospensione e la quota interessi delle rate sospese, ma solo per la parte relativa al parametro di riferimento (Euribor per i mutui variabili di durata pari alla periodicità delle rate oppure IRS per i mutui a tasso fisso di durata pari alla vita residua del mutuo al momento della sospensione). Per i mutui con opzione di tasso (quelli che consentono di passare da fisso a variabile e viceversa) si prende in considerazione il parametro utilizzato dal mutuo al momento della sospensione. Resta a carico del mutuatario, dopo la fine della sospensione, oltre che la quota capitale, anche la quota interessi delle rate, per la parte determinata dallo spread.

Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo compilando l’apposito modello di richiesta di sospensione e presentandolo insieme alla documentazione richiesta: fotocopia del documento di identità, attestazione del reddito ISEE e tutti i documenti attestanti l’impossibilità del mutuatario di pagare le rate del mutuo. La banca dopo aver acquisito la documentazione prevista e averne verificato la completezza e la regolarità formale, manda in via telematica la domanda a Consap, ovvero il gestore del Fondo. Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap, entro i successivi 10 giorni lavorativi, tutta la documentazione obbligatoria in funzione della causa per la quale si richiede la sospensione. Acquisita la documentazione, Consap si impegna a far conoscere la propria decisione entro 15 giorni lavorativi. Tale decisione viene comunicata alla banca e l’eventuale decisione di non ammissione della domanda viene motivata. La banca è tenuta a comunicare immediatamente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della sua domanda. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.consap.it

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