Aggravamento e diminuzione del rischio

Abbiamo già parlato dalla possibile cessazione del rischio. Vediamo ora di trattare i casi in cui l’eventualità del rischio si aggravi o diminuisca (ad esempio nel caso si cambi lavoro in presenza di polizze infortuni o professionali; o ancora se muta la condizione dei luoghi in caso di polizze furto/incendi, etc.).

diminuzione del rischio

Può infatti accedere che, durante il contratto, il rischio aumenti a causa di alcuni cambiamenti. In questo caso, l’assicurato deve provvedere ad avvisare la compagnia assicuratrice che provvederà ad una nuova valutazione del premio: potrà decidere di continuare ad assicurarlo alle medesime condizioni, oppure aumentare il premio, o ancora recedere dal contratto, dandone comunicazione all’assicurato in forma scritta entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la notizia.

Se si verifica un incidente prima che l’assicuratore sia stato informato dell’aggravamento del rischio o durante il termine per il recesso, la compagnia assicuratrice ha due possibilità:

  • se la nuova condizione è tale per cui, se fosse esistita fin dall’inizio, l’assicuratore non avrebbe stipulato l’assicurazione, non è tenuta a pagare;
  • se la compagnia avrebbe comunque stipulato la polizza, ma con un premio più alto, può decidere di ridurre l’indennizzo, tenendo conto del rapporto fra il premio pagato e quello più alto che l’aggravamento avrebbe richiesto. Questa regola vale anche se l’aumento del rischio non ha avuto nessuna influenza sul sinistro.

Vediamo ora il caso contrario, perché il rischio può anche diminuire. Se la possibilità che si verifichi un incidente si abbassa durante il periodo di copertura del contratto, l’assicurato può vedersi ridurre il premio. Anche in questo caso, l’assicurato deve comunicare in forma scritta alla compagnia assicuratrice i cambiamenti che portano alla modifica. Solo così può avere diritto alla riduzione del premio a partire dalla prima rata successiva alla data della comunicazione. Dal canto suo, l’assicuratore può decidere di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui ha ricevuto l’informazione.

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