RCA e la variazione del rischio

Come principio generale, sottolineiamo che ogni variazione del rischio collegato alla RC Auto deve essere comunicata per tempo alla compagnia assicuratrice. Ad esempio è il caso del cambio di residenza. Ci sono poi dei casi ricorrenti che possiamo analizzare.

RCA

In caso di vendita dell’auto, l’assicurato può:

  • sciogliere il contratto assicurativo; in questo caso, ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto, alla quale vanno detratti le tasse e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
  • cedere l’assicurazione insieme alla vettura; nel caso, deve informare l’assicuratore e restituire polizza e contrassegno. La compagnia stipulerà un nuovo contratto e ricalcolerà il premio sulla base delle caratteristiche del nuovo proprietario;
  • utilizzare la polizza per un altro veicolo di sua proprietà; secondo questa ipotesi, deve restituire la polizza e il contrassegno all’assicuratore che procederà al conguaglio del premio sulla base delle caratteristiche del nuovo mezzo ed emetterà una nuova polizza.

Esiste poi la possibilità che l’auto sia demolita o esportata. In questo caso l’assicurato deve comunicare il fatto alla compagnia, documentando l’accaduto e restituendo polizza e contrassegno. Può quindi scegliere se passare la polizza su un nuovo veicolo o chiedere il rimborso del premio pagato e non goduto. Qualora non acquistasse un’altra vettura, potrebbe godere per 5 anni della classe universale maturata.

Parliamo ora di un altro caso, quello del furto. Se l’auto viene rubata, l’assicurato deve consegnare alla compagnia una copia della denuncia presentata all’autorità. L’assicuratore è tenuto a rispondere del risarcimento dei danni provocati dal veicolo rubato fino al giorno della presentazione della denuncia; dal giorno successivo, eventuali danni sono coperti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Prendiamo in considerazione, infine, la possibilità di sospendere la garanzia. Ogni polizza prevede regole specifiche relative alla durata minima o massima della sospensione o alla durata residua della polizza. Solitamente la sospensione ha una durata massima di un anno, passato il quale, se l’assicurato non chiede la riattivazione, il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.

Lascia un commento