Cessazione del rischio

In un precedente articolo abbiamo trattato dell’argomento rischio, ora prendiamo in considerazione il caso di cessazione dello stesso. Vediamo cosa significa e cosa comporta.

Cessazione del rischio

Può succedere che l’eventualità che un sinistro si verifichi sia concreto al momento della firma del contratto, ma che venga meno in un successivo momento; pensiamo per esempio al caso di assicurazioni di responsabilità civile collegate allo svolgimento di un’attività professionale non più in essere. In questo caso, la legge prevede che il contratto resta comunque valido ma che può essere sciolto. L’assicurato è quindi obbligato a pagare i premi fino a quando la compagnia d’assicurazioni non abbia ricevuto notizia della cessazione del rischio. La compagnia può inoltre trattenere il premio relativo al periodo in corso al momento in cui viene a conoscenza del cambiamento della situazione.

Un caso di cessazione del rischio si presenta anche quando non viene a mancare il rischio in sé stesso, ma la volontà di assicurarlo. Pensiamo ad esempio al momento in cui la cosa assicurata viene ceduta, come nel caso di una casa assicurata contro il rischio incendio e successivamente venduta. Di per sé, la vendita non è motivo di scioglimento del contratto di assicurazione: l’assicurato deve quindi continuare a versare il premio fino a quando non comunica all’assicuratore il trasferimento della proprietà e all’acquirente l’esistenza della polizza. A seguito della comunicazione, tutti i diritti e gli obblighi ricadono sull’acquirente.

In questo caso, comunque, l’assicuratore e l’acquirente possono recedere dal contratto: il primo può farlo entro dieci giorni da quello in cui ha avuto comunicazione del trasferimento, mentre il secondo può farlo entro dieci giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio successiva all’acquisto o, se posteriore, da quella in cui è stato informato dell’esistenza dell’assicurazione. Queste regole sono valide in tutti i casi in cui i beni assicurati vengono ceduti e quindi anche per le donazioni.

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