Cos’è il rischio assicurativo ?

Nel linguaggio assicurativo, la parola rischio è connessa alla possibilità che si verifichi un evento dannoso (il cosiddetto sinistro) a fronte del quale la compagnia assicuratrice effettua la prestazione prevista dal contratto. È quindi indispensabile individuare esattamente quale rischio assicurare e a quali condizioni farlo. Non basta, infatti, una descrizione superficiale del rischio: è necessario indicare le cause che possono determinarlo, il tempo e il luogo in cui può verificarsi.

rischio assicurativo

Dalla maggiore o minore probabilità che si verifichi il sinistro dipendono sia la decisione dell’assicurazione di stipulare o meno la polizza sia il costo della stessa. È quindi basilare fornire correttamente all’assicuratore ogni elemento che consenta di classificare e di valutare il rischio: ogni eventuale errore di segnalazione ricadrà, infatti, sul cliente. Qualora l’assicurato fornisse informazioni errate in buona fede (circostanze di cui non era a conoscenza e che non poteva accertare con la normale diligenza), l’assicuratore potrebbe recedere dal contratto entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza e potrebbe trattenere i premi scaduti e quello in corso; in caso di sinistro, l’assicurazione pagherebbe in misura ridotta.

Nel caso, invece, in cui l’assicurato fornisse informazioni errate in malafede o con colpa grave (su circostanze note o che avrebbero potuto accertare usando la normale diligenza, come ad esempio presentare le cartelle cliniche per le polizze infortuni o malattia, o i documenti dell’immobile per le polizze fabbricati), l’assicuratore potrebbe chiedere l’annullamento del contratto entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza e avrebbe il diritto di trattenere i premi scaduti e quello in corso (e in ogni caso, quello relativo al primo anno); in caso di sinistro, in questo caso, l’assicurazione non pagherebbe nulla.

È evidente che, per una corretta valutazione, queste dichiarazioni errate dovrebbero riferirsi a circostanze con un’influenza sul rischio tale che la compagnia d’assicurazioni non avrebbe accettato di stipulare la polizza o l’avrebbe stipulata a condizioni differenti.

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