Disdetta di una polizza danni pluriennale

La legge non fissa una durata massima per le polizze danni, anche se esse, di norma, non superano i dieci anni. Possono essere prorogate (ciascuna proroga può essere al massimo di due anni) e possono essere disdette. Vediamo quali sono le normative in merito.

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Per le polizze stipulate prima del 15 agosto 2009, il cliente ha il diritto di recedere di anno in anno con un preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza annuale di pagamento del premio, anche se la polizza ha una durata più lunga. Per le polizze stipulate dopo il 15 agosto 2009, è possibile che il contratto preveda una durata minima superiore a un anno, solo se il cliente ha ottenuto uno sconto sul premio. A partire da novembre 2013, l’entità dello sconto deve essere segnalato nella polizza. In questo caso, il contratto può essere rescisso in anticipo solo se di durata superiore a cinque anni e, comunque, dopo che è trascorso il quinquennio. Per disdire, il cliente deve inviare il recesso con preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza annuale, tramite raccomandata a.r., fermo restando che dovranno essere pagate cinque annualità.

In alcuni contratti di durata poliennale c’è la possibilità di recedere dopo l’invio di una richiesta di risarcimento danni avanzata dal cliente. Il recesso deve essere comunicato, solitamente, entro trenta o sessanta giorni dalla definizione della pratica e vale sia per l’assicurato che per l’assicuratore. Nonostante sia consentita anche al cliente, questa possibilità in realtà privilegia le assicurazioni che possono liberarsi del contratto svincolarsi dal contratto in caso di rischio di ulteriori domande di risarcimento.

L’assicurato, in questo modo, potrebbe trovarsi privo di copertura assicurativa, in contraddizione con la legittima pretesa di essere assicurato per tutta la durata della polizza. Riconoscendo tale principio, l’IVASS ha stabilito che per i contratti stipulati dopo il dicembre 2010 non è più ammesso il recesso anticipato da parte dell’assicuratore.

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