La cancellazione dell’ipoteca

La peculiarità del mutuo ipotecario consiste nell’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile che si va ad acquistare. Ma cosa succede una volta che è stata pagata anche l’ultima rata?

ipoteca

Sino a non molto tempo fa, l’ipoteca rimaneva iscritta nei registri immobiliari sino a che non cadeva in prescrizione (ovvero dopo vent’anni dall’ultima iscrizione). Se l’ex mutuatario voleva cancellarla (magari perché doveva vendere l’immobile e l’acquirente, giustamente, non voleva comprare una casa sulla quale esisteva questo vincolo), era necessario rivolgersi ancora una volta alla banca e al notaio per la redazione di un formale atto di cancellazione dell’ipoteca con tutti i relativi costi del caso. Il cliente doveva infatti pagare una tariffa per la cancellazione parametrata al valore dell’ipoteca iscritta: potevano essere necessari anche 1500 – 2000 euro.

Oggi, grazie al Decreto Bersani, le cose sono migliorate: una volta estinto il mutuo con il pagamento dell’ultima rata o in caso di estinzione anticipata, ci pensa direttamente la banca a richiedere gratuitamente all’Agenzia delle Entrate la cancellazione dell’ipoteca. Con la nuova legge sulle liberalizzazioni ciò dovrebbe valere anche per i mutui estinti prima dell’entrata in vigore del Decreto Bersani (3 aprile 2007). Se così non fosse, l’ex mutuatario potrebbe fare esplicita richiesta alla propria banca.

È necessario tenere presente che la procedura disegnata dal Decreto Bersani non consente la cancellazione immediata dell’ipoteca. È infatti previsto che la banca richieda la cancellazione entro trenta giorni dall’ultimo pagamento o dalla remissione della quietanza liberatoria in caso di mutui estinti prima del 3 aprile 2007. Se si vuole vendere una casa sulla quale era stato acceso un mutuo, è quindi necessario muoversi per tempo.

Se, invece, si vuole vendere una casa per la quale si sta ancora pagando il mutuo e l’acquirente non intende accollarselo, potrebbe essere ancora necessario procedere alla cancellazione notarile dell’ipoteca al momento della vendita; sempre che non si riesca a effettuare un’estinzione anticipata prima del rogito.

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