I piani individuali pensionistici

I piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), detti anche Forme individuali pensionistiche (FIP), mirano a costruire una vera e propria pensione integrativa con il versamento di una rendita vitalizia. Si tratta di uno strumento di previdenza complementare alternativo ai Fondi Pensione, in cui è possibile far confluire il TFR. Per questa similitudine, l’ente di vigilanza è la COVIP e non l’IVASS.

PIP

Questo tipo di polizza ha delle limitazioni nelle forme di riscatto e prevede che il capitale possa essere erogato nella misura massima de 50% di quanto accumulato; la parte che rimane deve essere destinata alla rendita. Conviene quindi fare molta attenzione ai costi, alle modalità di calcolo dei rendimenti, alle norme relative all’erogazione delle prestazioni da parte della compagnia. Il pagamento della rendita non avviene in una data stabilita, ma quando l’assicurato raggiunge l’età per iniziare a fruire della pensione pubblica e purché siano stati effettuati versamenti per cinque anni. Il diritto di riscatto anticipato rispetto alla scadenza è limitato a ipotesi eccezionali. Si tratta quindi di polizze che prevedono vincoli temporali significativi. Per esempio sarà possibile riscattare anticipatamente quanto versato nel caso di verifichi un’invalidità permanente o uno stato di disoccupazione prolungata.

In caso di invalidità permanente, con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, oppure di disoccupazione superiore a 48 mesi, le prestazioni potranno essere erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data del pensionamento. È possibile scegliere la forma della rendita reversibile che prevede che il denaro sia corrisposto a chi aderisce finché è vivo e, alla sua morte, a una persona che ha scelto.

Si possono ottenere degli anticipazioni della posizione maturata nel caso di spese mediche straordinarie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. Oppure, a condizione che vi siano stati almeno otto anni di adesione a forme pensionistiche complementari, se l’assicurato deve acquistare una casa per sé o per i propri figli o per alcune forme di ristrutturazione edilizia. I premi da corrispondere all’impresa assicurativa possono variare nel tempo ed è anche possibile la cessazione dei versamenti.

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