Polizze casa: il risarcimento del danno

Il momento della richiesta di risarcimento danno è la classica prova del nove. Solo in questo momento si può, infatti, capire, se la scelta effettuata al momento della stipula della polizza casa sia stata corretta o meno. Vediamo cosa incide nel calcolo dell’indennizzo.

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Sia nelle polizze furto che in quelle incendio spesso vengono previsti diversi massimali in relazione alla natura del bene danneggiato. Per rendere il concetto più chiaro, facciamo un esempio. Se il capitale assicurato contro il furto è di 20mila euro, in nessun caso la compagnia d’assicurazioni verserà un indennizzo superiore a questo importo. E non è tutto. Per ogni categoria di beni (le cosiddette partite, come argenteria, quadri, mobilio, etc.), l’esposizione dell’assicuratore è contenuta entro un determinato limite. Ad esempio, la polizza potrebbe prevedere un massimale di 10mila euro per gli arredi. Questo significa che se vengono rubati 20mila euro di mobili, l’assicurato ha diritto a ricevere a titolo di indennizzo solo i 10mila euro stabiliti nel contratto.

Nelle polizze incendio il danno risarcibile comprende l’abitazione e il suo contenuto. Con il termine abitazione si intendono i locali che la costituiscono, con tutti i loro componenti (fissi e infissi, impianti elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento), mentre con la parola contenuto si intendono gli arredi e gli oggetti (preziosi e non) che si trovano nella casa. I criteri di indennizzo sono diversi per abitazione e contenuto. È consigliabile porre quindi la massima attenzione nel leggere le clausole contrattuali e accertarsi quali sono le differenze e come vengono calcolati i relativi indennizzi.

Il criterio di calcolo dell’indennizzo nelle polizze contro il furto è quello del valore commerciale che i beni rubati avevano al momento del sinistro. Il rischio che venga applicata o meno la regola proporzionale dipende dalla forma di assicurazione scelta, a valore intero o a primo rischio assoluto. Il primo step per la liquidazione del danno è la nomina del perito da parte della compagnia, che verifica le modalità dell’evento e l’ammontare del danno. Dopo questi accordi, è possibile sottoscrivere il cosiddetto accordo conservativo. Se il cliente non è d’accordo con la valutazione del perito, non deve quindi sottoscrivere nulla (se lo facesse, rinuncerebbe a ogni possibilità di ottenere un indennizzo diverso da quello contenuto nel documento).

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