Incidente stradale: il risarcimento del passeggero

Nel caso di risarcimento dei danni subiti dalle persone trasportate, è prevista una procedura specifica. Vediamo di approfondire l’argomento.

sinistro

Nel caso di danni fisici subiti dal passeggero, spetta alla compagnia del veicolo su cui viaggiava rimborsare, nei limiti del massimale di legge, la persona ferita nell’incidente, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti. Questa procedura, sancita dall’art. 141 del codice delle assicurazioni, vale anche nel caso di danni alle cose trasportate dai passeggeri. La compagnia si rivarrà successivamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile dell’incidente. In altre parole, non spetta al passeggero individuare le responsabilità del sinistro.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il passeggero ha il diritto di richiedere la parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che quest’ultimo sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

La richiesta di risarcimento danni deve avere gli stessi contenuti di quella prevista per la procedura ordinaria di risarcimento e la gestione del sinistro da parte della compagnia è la medesima. Il danneggiato deve quindi indicare, tramite lettera raccomandata, tutta una serie di dati necessari per permettere all’assicuratore di procedere con un’offerta: dati del richiedente; dinamica dell’incidente; luogo, giorno e ore in cui le cose danneggiate possono essere disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (minimo 5 giorni lavorativi); età, codice fiscale, attività e reddito del danneggiato; entità delle lesioni e attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione; dichiarazione per la quale il danneggiato attesti di non avere diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono associazioni sociali obbligatorie (ad esempio le indennità erogate dall’INAIL o rimborsate dall’INPS). In caso di incidente mortale, si deve aggiungere lo stato di famiglia della vittima.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, completa di documentazione, l’assicuratore deve formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento oppure comunicargli i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta. Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito danni solo a cose.

 

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