Assicurazione auto di UnipolSai

Parliamo oggi della polizza UnipolSai KmSicuri. La polizza UnipolSai KmSicuri offre la protezione e la sicurezza sia al conducente che al veicolo. Prevede Responsabilità Civile Auto (RCA)​, la copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge che copre eventuali danni provocati dalla circolazione del veicolo, compresi i passeggeri trasportati, anche quando è in sosta senza guidatore.

 

Inoltre offre le garanzie per i danni anche derivanti da colpa grave dell’assicurato, conseguenti a:

  • Incendio: sono assicurati i danni materiali derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio del serbatoio, anche causati da dolo di terze persone;
  • Furto e Rapina: sono assicurati i danni subiti dal veicolo conseguenti al furto o rapina, anche tentati. Sono garantiti anche i danni causati al veicolo nel tentativo di furto o rapina di oggetti riposti all’interno;
  • Fenomeni Naturali: sono assicurati i danni arrecati al veicolo conseguenti a fenomeni naturali (es. alluvione, grandine, frana, caduta alberi o massi);
  • Eventi Socio Politici: sono coperti i danni al veicolo derivanti da eventi legati ad atti vandalici, disordini, scioperi e terrorismo;
  • Kasko: copre i danni subiti dal veicolo durante la circolazione. Questo vuol dire che l’assicurato ha diritto al risarcimento anche se l’incidente è stato causato da lui, ad esempio urtando ostacoli, animali o altri veicoli;
  • Collisione: sono assicurati i danni subiti dal veicolo conseguenti alla collisione con altri veicoli identificati, anche quando il conducente ha torto;
  • Cristalli: copre le spese sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli del veicolo a seguito di rottura;
  • Garanzie Accessorie: copre le spese sostenute, ad esempio, per sostituire le serrature in caso di perdita chiavi o per i danni causati da figli minorenni.

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AutoMia di Reale Mutua

Reale Mutua propone una polizza auto che il cliente può costruire secondo le sue esigenze per tutelarsi mentre è alla guida: scegliendo tra le diverse garanzie disponibili, ha la possibilità di trovare la soluzione su misura per lui.

Reale Mutua

AutoMia Reale premia gli automobilisti disciplinati che possono rientrare in nuove, convenienti classi di merito e ottenere progressive riduzioni del premio. E se sono soci che hanno raggiunto la classe 1, per le Autovetture possono accedere all’Area Premium, con dieci ulteriori livelli di sconto e tariffe ancora più vantaggiose.
AutoMia Reale è una polizza che offre un’ampia tutela, grazie a numerose coperture. Permette l’accesso alle formule Salvauto e Salvagente, con cui scegliere le coperture più adatte alle esigenze individuali, ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello delle singole garanzie. Il cliente ha a disposizione oltre 1400 centri di riparazione selezionati in tutta Italia per interventi a condizioni vantaggiose. Inoltre ha tante garanzie accessorie e poche esclusioni e limitazioni sulla RC Auto. Vediamo quali sono.

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Tagliando assicurazione auto

Il tagliando o contrassegno dell’assicurazione è il documento esposto sul vetro anteriore della macchina che certifica che l’auto è assicurata per la responsabilità civile ed è in regola con i pagamenti e le relative scadenze. Riportando la targa dei veicolo, esso dimostra che la polizza corrisponde proprio all’automobile sulla quale è esposto il certificato. Inoltre, contiene anche gli estremi della polizza: nome e logo dell’impresa assicurativa e le generalità del proprietario del veicolo assicurato.

RCA

Fino allo scorso 18 ottobre, l’obbligo dell’esposizione del tagliando era previsto dal Codice della Strada. Il contrassegno dell’assicurazione faceva cioè parte dei documenti che bisognava sempre avere con sé in macchina, insieme alla patente, al libretto di circolazione e a un certificato che attestasse l’avvenuto controllo dei gas di scarico (bollino blu o bollino verde). Già dal 1998, non è invece obbligatorio esporre l’attestato di pagamento della tassa di circolazione, il bollo auto.

Il contrassegno doveva essere consegnato dalla compagnia assicurativa nel momento del pagamento del premio, o al massimo entro cinque giorni, e doveva essere esposto sull’auto dell’assicurato. Per moto e motorini non era previsto l’obbligo dell’esposizione, ma il guidatore doveva sempre portarlo con sé. Durante gli eventuali cinque giorni di attesa, si doveva esporre o portare con sé una dichiarazione che attestasse l’avvenuta stipula o la ricevuta di pagamento. Il tagliando di assicurazione andava esposto sul vetro anteriore, non sul lunotto o su altri vetri della macchina, e doveva essere chiaramente leggibile dall’esterno. Quest’ultima prescrizione generò negli anni passati diverse polemiche e contestazioni, sulle quali espresse il parere definitivo la Corte di Cassazione.

Con una sentenza del 2005, la Suprema Corte ha infatti stabilito che il contrassegno esposto in modo non leggibile equivaleva ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso. Questo valeva anche nel caso in cui il tagliando sia stato scolorito dal sole. Nel caso di smarrimento del tagliando, bisognava quindi fare immediatamente denuncia presso la polizia o i carabinieri. Portando il documento che attestava la denuncia alla propria compagnia d’assicurazione, essa doveva fornire un duplicato del tagliando da esporre sul parabrezza. La multa per la mancata esposizione del contrassegno ammontava a 21 euro. Molto più elevata la sanzione per la circolazione con un veicolo non assicurato (716 euro).

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Validità assicurazione auto dopo scadenza

Abbiamo parlato più volte dell’RC Auto. Questa rappresenta una consistente voce di spesa nel budget delle famiglie italiane e, specialmente in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, è opportuno scegliere la polizza più consona alle proprie esigenze con un occhio attento al risparmio. Partendo da alcuni dati – importo del premio pagato, classe di merito, garanzie accessorie, massimali e franchigia – è quindi buona norma vagliare le opportunità offerte dal mercato e fare le debite comparazioni e valutazioni.

Assicurazioni auto temporanee

Il modo più veloce per effettuare i debiti confronti è richiedere dei preventivi on line, sia attraverso i portali WEB delle compagnie assicurative sia nei cosiddetti siti comparatori che propongono diversi prodotti e diversi operatori. È quindi consigliabile verificare anche l’eventualità di rateizzare il premio in più rate e, in molti casi, a interessi zero. Ai fini della convenienza, è possibile prendere in considerazione prodotti giornalieri o chilometrici, sulla base dell’effettivo utilizzo del veicolo e, avvalendosi della Legge Bersani, ereditare la classe di merito di un familiare. Inoltre, novità di quest’anno, le assicurazioni devono scontare l’RCA agli automobilisti che installano la scatola nera a bordo dell’auto; quest’ultima, infatti, aiuta a ricostruire le reali responsabilità in caso di sinistri, rappresenta un deterrente per le frodi e, essendo dotata di Gps capace di localizzare la posizione dell’auto, è di grande utilità in caso di furto. Per ottenere risparmi anche consistenti, si può infine decidere di stipulare una polizza on line: per non rischiare di imbattersi in una truffa, prima di procedere, conviene sempre verificare le compagnie autorizzate ad operare in Italia sul sito dell’Ivass.

Una volta fatte le comparazioni e valutazioni del caso, è possibile che si decida di non rinnovare con la propria compagnia assicurativa e di procedere con la stipula di una nuova polizza con un altro operatore. Questa operazione è molto più facile di un tempo. Con l’abrogazione del tacito rinnovo, è infatti molto più agevole cambiare compagnia attendendo semplicemente la naturale scadenza della polizza. Il contratto è valido solo per un anno, poi si può decidere se restare o se cambiare.

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Assicurazione auto 15 giorni

Si sente spesso parlare di assicurazione auto 15 giorni. Ma di cosa si tratta? Questi quindici giorni equivalgono al periodo di proroga ammesso dalla legge, dopo la scadenza dell’RC Auto. Dall’abolizione del tacito rinnovo, infatti, molte cose sono cambiate nel ramo assicurativo. La principale riguarda la semplicità nel cambiare polizza: è sufficiente attendere la fine del contratto in essere e valutare i preventivi alfine di risparmiare sulla nuova assicurazione.  Ma ora cerchiamo di entrare nello specifico.

rca-15-giorni

La legge 221/2012, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ha sancito l’abrogazione del tacito rinnovo per le polizze auto: il contratto assicurativo si estingue quindi automaticamente al momento della sua scadenza naturale. Così facendo, decade la fino ad allora vigente regola del “silenzio-assenso”: il contratto di responsabilità civile non potrà avere una durata superiore ai 12 mesi e non potrà essere rinnovato alla scadenza senza che sia manifestata un’esplicita volontà in questo senso da parte dell’assicurato. In parole semplici, ciascuno è libero di stipulare una polizza con un’altra compagnia, senza doverne dare comunicazione alla vecchia. Inoltre, la nuova normativa ha sancito l’obbligo per le compagnie di assicurazioni di comunicare con un preavviso minimo di 30 giorni all’assicurato la scadenza della garanzia, al fine di evitare il rischio di eventuali dimenticanze. L’eliminazione del tacito rinnovo vale anche per le coperture accessorie (furto, incendio,…) se inserite nella stessa polizza RCA.

All’uscita delle modifiche al Codice delle Assicurazioni, erano sorti alcuni dubbi sulla tolleranza (comporto) dei quindici giorni dalla scadenza naturale del contratto, fino a quel momento applicata. Questa clausola rappresentava sia una garanzia dell’assicurato distratto o impossibilitato a rispettare la scadenza di pagamento che una tutela per gli eventuali automobilisti coinvolti in un sinistro con questi assicurati. Ricordiamo che i 15 giorni di tolleranza erano previsti solo nei casi di rinnovo con la medesima compagnia assicurativa: in assenza di disdetta formale, il contratto veniva prorogato per altri 12 mesi e l’assicuratore, in attesa del pagamento, garantiva un’appendice di copertura.

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Auto: garanzia Kasko

La garanzia contro i danni accidentali è chiamata kasko, tutela dai danni occorsi all’auto assicurata a causa di eventi e sinistri derivanti dalla circolazione dell’auto stessa e ha due forme.

kasko

L’assicurazione Kasko copre tutti i danni che un veicolo può riportare durante la circolazione. L’assicurato viene rimborsato dei danni non provocati da altri come ad esempio collisioni per uscita di strada, errori di manovra, ribaltamenti, urti dovuti ad imperizia o semplice distrazione; o ancora in caso di urto di un veicolo sconosciuto mente la vettura è parcheggiata. Con un premio maggiore si possono aggiungere altre coperture, ad esempio atti vandalici, sommosse, eventi atmosferici. I massimali possono essere assoluti oppure calcolati sull’effettivo valore dell’auto, con o senza franchigia. Da sottolineare che la polizza Kasko compre solo i danni all’auto, non alle persone. Per questo serve accendete una polizza infortuni.

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Auto: polizza incendio

Prendiamo oggi in esame un’altra garanzia accessoria per la tutela dell’autovettura: la polizza contro l’incendio. In base alla garanzia Incendio, l’assicurazione rimborsa i danni materiali e diretti provocati da incendi con sviluppo di fiamma, scoppi, fulmini, esplosioni che colpiscono i beni assicurati, anche se provocati da guasti interni (es. problemi all’impianto elettrico o surriscaldamento del motore).

incendio auto

Sono esclusi dalla copertura tutti gli oggetti contenuti all’interno dei veicoli e, chiaramente, non sono coperti gli incendi causati con dolo o con colpa dall’assicurato o da suoi congiunti. Inoltre, non sono comprese in garanzia le semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeni elettrici di ogni tipo.
Anche questa polizza, in modo analogo al furto, distingue fra distruzione e danneggiamento: la distruzione prevede il risarcimento di tutto il valore della vettura, mentre il danneggiamento prevede il pagamento del solo valore delle parti danneggiate. Bisogna tenere inoltre presente che il risarcimento fa riferimento, come accade nel caso del furto, al valore commerciale del veicolo al momento dell’incendio.

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Auto: polizza furto

La garanzia Furto rientra nella categoria delle garanzie accessorie e prevede l’indennizzo dei danni subiti dal veicolo assicurato in seguito a furto, rapina, scippo, danneggiamento causato da un tentativo di rapina.

furto auto

Alcune polizze furto e rapina coprono anche il danno conseguente alla perdita del bollo auto, purché il danneggiato assicuri un nuovo veicolo con la stessa compagnia. Altre coprono le spese di custodia o di parcheggio conseguenti al ritrovamento del veicolo rubato oppure le spese di lavaggio o anche quelle conseguenti alla sottrazione o allo smarrimento delle chiavi. Altre ancora i danni causati nel tentativo di sottrarre cose contenute nel veicolo. Sono tutte clausole da verificare nel proprio contratto. Cosa che deve essere fatta anche in relazione alla copertura dei danni subiti dai veicolo durante la circolazione successiva al furto (nel caso per esempio che il ladro provochi danni anche gravi alla carrozzeria e poi abbandoni l’auto).

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Danno patrimoniale, biologico e morale

Nel calcolo del risarcimento del danno, occorre tenere in considerazione tre diversi elementi: danno patrimoniale, danno biologico e danno morale. Il danno patrimoniale è qualsiasi perdita economica dimostrabile dovuta ad un sinistro. Vengono individuate due diverse categorie:

danno patrimoniale

  • il danno emergente, ovvero tutte le spese che il danneggiato deve sostenere in seguito al sinistro (spese mediche, di trasporto, di carrozzeria, perdita o deterioramento di cose trasportate, etc.);
  • il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno del danneggiato. Ad esempio, un lavoratore autonomo costretto a non lavorare per lesioni subite in un incidente può chiedere il rimborso di quanto non potuto guadagnare (prendendo come riferimento il reddito netto più elevato tra quelli riportati nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi); o ancora un lavoratore dipendente può chiedere il rimborso delle quote retributive perse a causa dell’assenza dal posto di lavoro.

La voce più comune di danno è quella relativa al veicolo coinvolto nel sinistro. Il danno è costituito dal costo dei pezzi di ricambio, della manodopera e dei materiali di consumo. Nel determinare l’entità di queste voci, il perito incaricato dalla compagnia assicurativa utilizzerà il cosiddetto “tempario” delle ore di manodopera, elaborato sulla base di parametri concordati tra ANIA e le organizzazioni dei carrozzieri. Questo documento definisce le ore di lavoro necessarie per la sostituzione di ogni pezzo di carrozzeria e precisa il costo orario della manodopera. Per il costo dei pezzi di ricambio, invece, il perito farà riferimento ai pezzi originali.

In alcuni casi può accadere che il costo delle riparazioni sia più alto del valore del veicolo. Le assicurazioni non risarciscono mai il costo degli interventi necessari per la riparazione, ma solo la quota commerciale del veicolo, in base al principio per il quale non può essere erogato un risarcimento superiore al valore del bene. In caso di riparazione antieconomica è comunque diritto del danneggiato ottenere il rimborso delle spese di rottamazione, di quelle di immatricolazione di un nuovo veicolo e della quota del bollo auto pagate e non goduta.

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Sinistri catastrofali

Prendiamo in considerazione quei casi in cui non è facile individuare il responsabile di un sinistro. Pensiamo ad esempio ad un maxi incidente in autostrada causato dalla nebbia o ad un tamponamento a catena. Per facilitare il risarcimento dei danni in un incidente che coinvolge un numero elevato di veicoli è stata stipulata una convenzione a cui hanno aderito numerose compagnie di assicurazione.

sinistri-catastrofali

Questa convenzione mira ad offrire una soluzione alle difficoltà che inevitabilmente emergono nella liquidazione di quegli incidenti che, per la gravità dei danni e per la complessità delle indagini riguardanti la ricostruzione delle modalità e delle responsabilità, richiedono tempi lunghi e causano grandi disagi alle persone coinvolte. Il presente accordo si applica in caso di sinistri che coinvolgano almeno 40 veicoli a motore oppure da 20 a 39 se la responsabilità non sia chiaramente imputabile ad uno di essi e si sia in presenza di una delibera della Presidenza della Sezione Tecnica Automobili dell’Ania.

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