Danno patrimoniale, biologico e morale

Nel calcolo del risarcimento del danno, occorre tenere in considerazione tre diversi elementi: danno patrimoniale, danno biologico e danno morale. Il danno patrimoniale è qualsiasi perdita economica dimostrabile dovuta ad un sinistro. Vengono individuate due diverse categorie:

danno patrimoniale

  • il danno emergente, ovvero tutte le spese che il danneggiato deve sostenere in seguito al sinistro (spese mediche, di trasporto, di carrozzeria, perdita o deterioramento di cose trasportate, etc.);
  • il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno del danneggiato. Ad esempio, un lavoratore autonomo costretto a non lavorare per lesioni subite in un incidente può chiedere il rimborso di quanto non potuto guadagnare (prendendo come riferimento il reddito netto più elevato tra quelli riportati nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi); o ancora un lavoratore dipendente può chiedere il rimborso delle quote retributive perse a causa dell’assenza dal posto di lavoro.

La voce più comune di danno è quella relativa al veicolo coinvolto nel sinistro. Il danno è costituito dal costo dei pezzi di ricambio, della manodopera e dei materiali di consumo. Nel determinare l’entità di queste voci, il perito incaricato dalla compagnia assicurativa utilizzerà il cosiddetto “tempario” delle ore di manodopera, elaborato sulla base di parametri concordati tra ANIA e le organizzazioni dei carrozzieri. Questo documento definisce le ore di lavoro necessarie per la sostituzione di ogni pezzo di carrozzeria e precisa il costo orario della manodopera. Per il costo dei pezzi di ricambio, invece, il perito farà riferimento ai pezzi originali.

In alcuni casi può accadere che il costo delle riparazioni sia più alto del valore del veicolo. Le assicurazioni non risarciscono mai il costo degli interventi necessari per la riparazione, ma solo la quota commerciale del veicolo, in base al principio per il quale non può essere erogato un risarcimento superiore al valore del bene. In caso di riparazione antieconomica è comunque diritto del danneggiato ottenere il rimborso delle spese di rottamazione, di quelle di immatricolazione di un nuovo veicolo e della quota del bollo auto pagate e non goduta.

Con la formula danno biologico ci si riferisce a qualsiasi lesione psicofisica alla persona, che possa essere accertata da un medico legale, anche se non incide sulla capacità di lavorare del danneggiato. Il danno biologico può comportare un’invalidità permanente oppure solo temporanea (la cosiddetta inabilità). La medicina legale ha elaborato precisi criteri per attribuire ad ogni lesione fisica non guaribile un grado di invalidità. Quella permanente viene calcolata in punti percentuali su una scala che va da 1 a 100.
Per il calcolo del danno biologico delle lesioni permanenti comprese tra l’1% e il 9% (micropermanenti), la legge ha fissato dei criteri uniformi, uguali per tutto il territorio nazionale. Nel futuro è prevista una tabella per i danni dal 10% al 100%. Al momento per i danni di questa entità ogni Tribunale ha elaborato delle proprie tabelle di riferimento.

I criteri di calcolo non sono semplici. La legge prevede che ad ogni punto di invalidità corrisponda una diversa somma da versare a titolo di risarcimento. Le tabelle riportanti i valori dei risarcimenti sono aggiornate ogni anno in relazione alla variazione degli indici ISTAT. L’inabilità temporanea viene calcolata in giorni e può essere totale o parziale, a seconda della capacità di svolgere le proprie occupazioni. Per ottenere il risarcimento occorre che la lesione sia accertabile sul piano medico senza tuttavia che sia indispensabile avere esami clinici, come invece necessario per il danno biologico permanente.

Con la formula danno morale, o danno non patrimoniale, si intende qualunque sofferenza psichica subita a causa dell’incidente. Il presupposto giuridico necessario perché possa essere risarcito è l’esistenza di una lesione alla persona. Se l’incidente ha causato solo danni alle cose, non si ha diritto ad alcun risarcimento del danno morale, anche se il bene danneggiato aveva un particolare valore affettivo. Il danno morale viene calcolato in percentuale sul danno biologico.

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