Auto: polizze obbligatorie e non obbligatorie

In Italia, come sappiamo, le assicurazioni si distinguono tra obbligatorie e non obbligatorie. Nell’ambito dei veicoli a motore, l’assicurazione obbligatoria è la RCA (RC Auto).

RCA

La polizza RCA, o assicurazione per responsabilità civile, è stata imposta per legge alfine di tutelare in particolar modo i conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, in conseguenza di eventuali sinistri. In parole semplici, se causiamo un incidente la nostra assicurazione coprirà il danno arrecato sia ai passeggeri sia alle autovetture. Per quanto invece concerne i danni causati a noi stessi dobbiamo necessariamente pagarceli da soli. Passiamo ora a parlare della categoria delle assicurazioni non obbligatorie cui appartengono diverse polizze aggiuntive o opzionali che al bisogno possono risultare molto utili. Vediamo quali sono le garanzie accessorie più utilizzate.

Partiamo da quella forse più conosciuta, la polizza furto e incendio che copre l’evento furto e l’evento incendio, parziale o totale che sia. In base alla garanzia Incendio, l’assicurazione rimborsa i danni materiali e diretti provocati da incendi, scoppi, fulmini, esplosioni che colpiscono i beni assicurati, anche se provocati da guasti interni (es. problemi all’impianto elettrico o surriscaldamento del motore). La garanzia Furto copre i danni subiti in seguito a furto, rapina, scippo, danneggiamento causato da un tentativo di rapina; non sono mai inclusi i danneggiamenti o la sottrazione degli oggetti presenti nel veicolo. Questa polizza solitamente fa parte dell’abbinamento classico perché, in effetti, la soluzione più richiesta è proprio RCA più furto e incendio: per molti, la copertura base per avere un minimo di tranquillità.

La garanzia cristalli viene, invece, firmata a garanzia degli eventi accidentali o delle rotture provocate da terzi che possono danneggiare i cristalli del veicolo. Questa polizza copre le spese sostenute per sostituire o riparare i vetri e, generalmente, prevede la copertura per un sinistro all’anno. Sottolineiamo che la copertura riguarda i soli casi di rottura: sono esclusi i danni minori quali scheggiatura o rigatura. Nel caso di danneggiamento, insieme alla denuncia, è buona norma inviare alla compagnia assicuratrice una foto del cristallo danneggiato. In un prossimo articolo, prenderemo in esame altre garanzie accessorie.

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