RCA: la rivalsa

Parliamo oggi dei limiti alla copertura di una polizza di responsabilità civile, ovvero quei casi in cui la compagnia, dopo aver risarcito il danno, può rivalersi contro l’assicurato. Al momento della stipula della polizza RCA bisogna quindi porre molta attenzione nel leggere le clausole riguardanti le rivalse e le esclusioni.

RCA

La normativa prevede che il danneggiato sia sempre risarcito dalla compagnia che assicura il veicolo responsabile del sinistro, ma la stessa compagnia può chiedere all’assicurato o al conducente la restituzione parziale o totale di quanto versato, in presenza di colpe gravi. Le clausole riguardanti le rivalse e le esclusioni variano ovviamente da polizza a polizza e da compagnia a compagnia, ma possiamo qui indicare i casi più comuni. In linea generale, troviamo le rivalse che trovano giustificazione nelle violazioni della legge da parte del conducente. Per esempio, se al momento dell’incidente non si è fatta la revisione periodica del mezzo, oppure se il conducente non era abilitato alla guida (senza patente, con la patente ritirata, con la patente sospesa o con la patente non rinnovata), o ancora se si trattava di trasporto non conforme o irregolare di persone (quando sul veicolo ci sono più persone del consentito, quando viene superato il limite di carico, quando non ci sono gli adeguati supporti al trasporto di bambini o di animali), o ancora in caso di guida sotto l’effetto di sostanze proibite, stupefacenti o alcol (ricordiamo che per il Codice della strada stupefacenti e sostanze psicotrope ovvero gli psicofarmaci, sono la stessa cosa). In questi casi, la rivalsa è totale.

Troviamo poi le clausole relative alle esclusioni o limitazioni che solitamente si riferiscono alla descrizione del rischio indicato nella polizza. Se al momento della stipula, per esempio, l’assicurato rilascia dichiarazioni sull’età e sul numero dei conducenti, e al momento dell’incidente si trova alla guida qualcuno che non rispetta le dichiarazioni, la compagnia può esercitare una rivalsa. Il numero e i nominativi dei guidatori per i quali esiste la copertura assicurativa deve, infatti, essere indicato espressamente in polizza: più conducenti significa rischio più alto e, soprattutto, premio più alto. Esiste la possibilità di optare per la guida libera, con la quale, pagando un premio piuttosto alto, tutti possono guidare l’auto assicurata, senza limiti d’età. Oppure, al contrario esiste la possibilità di scegliere la guida esclusiva: il veicolo assicurato può essere guidato solo dal contraente della polizza, proprietario del mezzo. In questo caso il premio è più basso, ma si tratta di una scelta da fare in modo molto oculato: in presenza di un incidente causato da chiunque altro, la compagnia assicurativa avrebbe infatti il diritto di rivalsa totale. La stessa possibilità si ha se non è stato comunicato il cambio di residenza: in questo caso si ha una rivalsa parziale e l’assicuratore richiede il rimborso solo di una parte del risarcimento, calcolata in proporzione alla quota di premio risparmiata dall’assicurato a causa dell’errata descrizione del rischio.

Alcune polizze prevedono la possibilità di limitare il rischio di rivalse mediante la stipula di una specifica garanzia aggiuntiva, denominata talvolta “protezione imprevisti”. È saggio valutare anche questa opportunità, che presuppone una maggiorazione del costo del premio. Tra le diverse tipologie di clausola di rinuncia alla rivalsa ci sono quelle che prevedono un limite. Facciamo un esempio: se il limite della rivalsa è fissato sui 5mila euro per la guida in stato d’ebbrezza e, guidando sotto l’effetto di alcol, l’assicurato ha causato un danno a terzi di 150mila euro, la compagnia non potrà chiedere al cliente un rimborso per un importo superiore ai 5mila euro. Altre due tipologie di rinuncia alla rivalsa sono il primo sinistro (l’assicuratore rinuncia alla rivalsa per il primo incidente, mentre per quelli successivi la rivalsa sarà totale) o la presenza o meno di sanzioni penali (l’assicuratore rinuncia alla rivalsa solo se l’incidente non ha avuto come conseguenza una condanna penale per l’assicurato).

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