Assicurazione Nautica

L’assicurazione nautica tutela il possessore di un’imbarcazione dai danni che può causare ad altri natanti, oppure all’ambiente circostante. L’assicurazione è obbligatoria e, per coloro che hanno il motore fuoribordo, è doveroso accendere anche un’altra polizza che concerne solamente il motore. Vediamo insieme come funziona.

barca
La polizza nautica è imposta dalla legge solo per le imbarcazioni a motore, ma è vivamente consigliato avere un’assicurazione anche se si fa uso di una barca a remi o di qualsiasi altro tipo. Questo perché, di qualsiasi grandezza o tipo sia, il natante può comunque rappresentare un ostacolo per gli altri mezzi circolanti o una fonte di pericolo per l’ambiente esterno; senza polizza, non si ha alcuna tutela in caso di eventuali problemi.
La legge prescrive la polizza RC nelle imbarcazioni a motore in quanto si reputa che, anche in rimessa, il natante possa causare dei danneggiamenti: la grandezza degli stessi richiede, infatti, l’ormeggio in porto (una piccola barca a remi, invece, si può eventualmente tenere in garage) e ci si deve coprire da eventuali guasti al motore. L’assicurazione nautica interviene, quindi, ad indennizzare i sinistrati con la medesima procedura della polizza RC auto, facendo risparmiare sia i soggetti coinvolti che lo Stato per i conseguenti controlli.

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Contratto assicurativo: le compagnie di assicurazione

Il contratto di assicurazione risponde alla necessità di cautelarsi nell’eventualità di determinati avvenimenti, infortuni, furti, etc. Nel contratto assicurativo sono coinvolti diversi soggetti. In questo articolo approfondiamo il tema delle compagnie di assicurazione.

Contratto assicurativo

Innanzitutto diciamo che la compagnia di assicurazione per poter esercitare deve essere autorizzata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ente che ha sostituito nel 2013 l’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private). L’IVASS sorveglia gli operatori del settore assicurativo, ne disciplina l’attività attraverso l’adozione di regolamenti e svolge funzioni di controllo e di indirizzo della gestione delle imprese; inoltre vigila che le imprese di assicurazione e gli intermediari osservino tutte le norme ed eventualmente impone sanzioni amministrative e disciplinari. Infine, l’Istituto interviene verso le imprese nei casi in cui i consumatori siano rimasti insoddisfatti dalla risposta ricevuta a un reclamo.
Possono esercitare in Italia anche le compagnie con sede all’estero ma devono essere iscritte in specifici registri tenuti dall’IVASS. Nel caso ci siano dei dubbi sull’affidabilità e sulla sicurezza, prima di versare soldi ad una compagnia che magari non effettuerà alcun pagamento o addirittura esporrà il cliente al rischio di sanzioni (come nel caso dell’RC Auto), è consigliabile verificare tutti i requisiti presso gli uffici dell’Istituto di Vigilanza.
Le assicurazioni possono vendere i propri prodotti direttamente oppure attraverso intermediari o ancora via internet o via telefono.
Gli intermediari sono soggetti autonomi e indipendenti che collaborano con la compagnia, e cioè:

  • agenti (liberi professionisti incaricati a concludere contratti da una o più compagnie);
  • mediatori o broker (svolgono attività di consulenza e assistenza per chi desidera stipulare una polizza e poi li mette in contatto con la compagnia che meglio risponde alle loro esigenze; agisce su incarico del cliente e non ha poteri di rappresentanza, operando con più imprese);
  • produttori (autorizzati dalle compagnie a promuovere affari sotto la totale responsabilità dell’impresa);
  • banche;
  • intermediari finanziari;
  • Poste;
  • SIM (Società di Intermediazione Mobiliare).

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Contratto assicurativo: il consumatore

Abbiamo visto in un altro articolo il ruolo delle compagnie assicurative. Dall’altra parte del contratto, esiste la figura del consumatore. Approfondiamo questo argomento.

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Il consumatore può essere:

  • contraente, la persona che stipula il contratto, che è tenuto al pagamento del premio e che può esercitare alcuni diritti previsti dal contratto stesso (come ad esempio il diritto di riscatto per le polizze vita);
  • assicurato, la persona la cui vita o le cui attività sono oggetto della copertura assicurativa. Può essere soggetto diverso dal contraente: ad esempio un datore di lavoro può stipulare una polizza assicurando i propri dipendenti. Nel caso in cui l’oggetto sia il rischio della sua morte, deve firmare i contratto per accettazione;
  • beneficiario, la persona cui spettano le somme assicurate. Viene scelto da chi sottoscrive la polizza e acquista un diritto nei confronti dell’assicurazione. L’indicazione del beneficiario può essere revocata. È valida anche una segnalazione generica, come ad esempio “la moglie” o “i figli”. Nel caso in cui vengano indicati come beneficiari gli eredi legittimi o comunque segnalati nel testamento, l’assegnazione del capitale assicurato non segue le stesse norme previste per la successione. Gli eredi potrebbero rinunciare, ad esempio, all’eredità senza perdere il diritto al capitale assicurato. Inoltre la divisione tra gli eredi avviene in parti uguali, a prescindere dal grado di parentela con l’assicurato. Se fra i beneficiari ci fossero dei minorenni, per poter incassare la somma dovuta sarebbe necessario ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare (che stabilisce anche come deve essere investito il capitale).

Esistono poi le assicurazioni collettive. È il caso in cui con lo stesso contratto si assicurano più persone, alfine di ottenere sconti o condizioni migliori di quelle applicate ad un contratto individuale. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che le persone che richiedano l’assicurazione abbiano alcune caratteristiche in comune (ad esempio lo stesso datore di lavoro, l’appartenenza alla stessa categoria professionale, etc.) oppure che abbiamo stipulato un contratto principale (conto corrente, finanziamento, mutuo, etc.) che preveda una copertura assicurativa. Il pagamento dei premi può essere effettuato dal contraente che poi, a seconda dei casi, si fa restituire o meno i soldi da chi aderisce alla polizza.

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Seconda surroga: è possibile ottenerla?

In linea generale, un mutuatario che ha già usufruito della portabilità del proprio mutuo, della surroga, è difficile che riesca a farlo una seconda volta. Vediamo le possibili spiegazioni.

mutuo casa

Molto spesso la banche, che possono definire liberamente i propri criteri di credito, si dimostrano non interessate a concedere il mutuo di surroga se il potenziale cliente è già intestatario di un mutuo con medesima finalità. Questo per evitare clienti incostanti e volatili, che potrebbero cambiare anche per una terza volta il proprio mutuo. Per approfondire meglio la ragione dietro tali posizioni dobbiamo capire quali sono i problemi che deve affrontare la banca erogante nel momento in cui il mutuo viene surrogato:

  • diminuzione della redditività del portafoglio mutui. I flussi di entrata della seconda parte del piano di rimborso del mutuo vengono a mancare, quindi il ritorno sul capitale vincolato nell’operazione di finanziamento si riduce notevolmente;
  • possibile perdita del cliente. Perdere un mutuatario equivale quasi sempre a perdere un cliente e, con lui, tutti i margini connessi agli altri prodotti bancari in essere (conto corrente, conto titoli, carta di debito, carta di credito).

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Mutuo di surroga: cenni storici

Prima del 2007, anno in cui il Decreto Bersani introduce la gratuità del mutuo di surroga, il mutuo di sostituzione rappresenta solo il 4% del totale dei mutui erogati annualmente in Italia. Con la surroga, nel 2008, tale percentuale raddoppia fino all’8%.

casa mutuo

Fino all’ottobre 2008 (quando i tassi variabili raggiungono il massimo storico dalla nascita dell’euro, il 5,3%), la domanda di surroga riguarda solo il cambio da tasso variabile a tasso fisso. In molti, intimiditi dai cosiddetti “tassi variabili impazziti“, tentano di bloccare la rata scegliendo il tasso fisso (spesso a valori maggiori rispetto al tasso variabile del mutuo corrente). Nel 2009, la percentuale di surroghe sale al 18% sul totale dei mutui erogati. Nell’ultimo trimestre dello stesso anno, i tassi Euribor diminuiscono fino a posizionarsi sullo 0,4-0,7%: la domanda di surroga riguarda ora il cambio mutuo da tasso fisso a tasso variabile. I mutuatari cercano di sfruttare i tassi variabili ai minimi storici per ridurre l’entità della rata mensile in un periodo di pesante crisi economica.

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Mutuo di surroga: destinatari

Il mutuo di surroga è la soluzione perfetta per coloro che vogliono risparmiare sulla propria rata mensile e non hanno avuto alcun problema di ritardato pagamento durante il piano di rimborso del mutuo esistente.

Mutuo di surroga

L’ammontare del mutuo di surroga deve essere uguale al debito residuo da rimborsare alla vecchia banca. Nel caso, invece, si voglia ottenere liquidità aggiuntiva, si può ricorrere a due alternative:

  • Mutuo con finalità Surroga + Liquidità: è un mutuo di surroga associato ad un secondo mutuo diretto ad assicurarsi risorse extra (fino ad un massimo di 100.000 euro). Il richiedente sposta il proprio mutuo alla nuova banca senza alcuna spesa e sostiene i normali costi del mutuo (istruttoria, perizia, notarili) per il secondo mutuo;
  • Mutuo con finalità Sostituzione + Liquidità: permette di sostituire il mutuo in essere e ottenere al contempo liquidità aggiuntiva da usare per le proprie esigenze personali. Con un mutuo di sostituzione si trasforma quindi in liquidità l’aumento di valore del proprio immobile. In questo caso, tutte le spese legate all’ottenimento del nuovo mutuo, incluse le spese notarili, sono a carico del cliente.

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Mutui di surroga: cosa sono

Le surroghe trainano il mercato nel 2015. In un periodo in cui l’incontro tra domanda e offerta è molto difficile (l’invenduto è talmente ampio che non riesce a eguagliare la pur timida crescita della domanda), le banche stanno incrementando il numero di erogazioni di mutui ricorrendo proprio alle surroghe. Vediamo cosa sono.

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Il mercato dei mutui di surroga ha inizio nel 2007 con il Decreto Bersani, che contempla la possibilità di trasferire il mutuo esistente dalla propria banca ad un’altra a costi zero, beneficiando di condizioni economiche più vantaggiose. In pratica, con la nascita della surroga, le banche non possono più fare affidamento su un portafoglio clienti acquisiti per l’intera durata del mutuo, ma devono fare i conti con l’insoddisfazione del mutuatario che desidera risparmiare sulla rata, in funzione dell’evoluzione nel tempo di variabili quali l’andamento dei tassi di interesse (Euribor e IRS) e degli spread offerti dalle banche concorrenti sui propri mutui di surroga.

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Moratoria mutui

Prevista dalla legge di Stabilità 2015, la moratoria è ora in vigore e contempla la sospensione della quota capitale del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta nel triennio 2015-2017.

Moratoria mutui

La richiesta di moratoria è consentita unicamente ai titolari di un mutuo acquisto prima casa e concerne la sola quota capitale: in altre parole, viene bloccato il rimborso ma gli interessi devono essere normalmente e regolarmente versati alla banca. Al termine della sospensione, l’ammortamento riprende e il mutuatario, con tutta probabilità, si vede prolungare la durata complessiva del mutuo. Il presupposto per poter accedere a questa agevolazione è rappresentato dalla dimostrazione della propria difficoltà economica: ad esempio essere stati messi in cassa integrazione oppure aver perso il proprio posto di lavoro, ma anche inabilità al lavoro causata da infortunio grave, o ancora peggio il decesso del mutuatario.

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Mutuo: un aiuto dal Fondo di garanzia

Nel momento in cui si decide di acquistare una casa nuova, molto spesso, si prende in considerazione anche l’eventualità di accendere un mutuo. Dopo le domande di rito – in quale zona acquistare? quanti locali? casa indipendente o appartamento in condominio? – emerge, infatti, per tutti il tema fondamentale e cioè il prezzo.

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Se si desidera acquistare un appartamento nuovo o ristrutturare una casa di cui si è già proprietari, il ricorso al mutuo è diventato per molti un fattore ineluttabile. Nella stragrande maggioranza dei casi, questa operazione consente di coprire un importo vicino ai tre quarti delle spese complessive. Di durata variabile (di solito dai cinque ai trent’anni), i mutui offerti da diverse banche si differenziano soprattutto per il tasso di interesse:

  • fisso per chi lo vuole mantenere invariato per tutta la validità del prestito;
  • variabile per chi accetta un minimo rischio sperando che l’evoluzione dei tassi di riferimento permetta un risparmio futuro;
  • misto per gli indecisi che preferiscono sistematicamente riconsiderare la decisione iniziale.

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Infradito: calzature non idonee alla guida?

Le infradito, così come i sandali, le ciabatte ed altre calzature estive, possono rischiare di rendere vana l’assicurazione auto obbligatoria in caso di incidente. Vediamo quali sono i motivi.

infradito

Nel Codice della Strada non c’è traccia di prescrizioni sulle calzature da usare e tanto più, tra i 240 articoli, non ce n’è uno che vieti la guida con le infradito. Per evitare gli incidenti,  il legislatore si affida al buonsenso. Al massimo, può essere contestato un comportamento irregolare solo sulla base di due articoli del Codice. Il primo è l’articolo 140, comma 1, che stabilisce: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. Mentre l’articolo 169, comma 1, afferma che “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. In caso contrario, multa di 80 euro e taglio di un punto della patente.

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